Ai fini della configurabilità della particolare tenuità del fatto non rileva il comportamento tenuto dall’imputato dopo la consumazione del reato

La vicenda

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona aveva presentato ricorso per cassazione, per l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva assolto, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., l’imputato dal reato di lesioni personali, allo stesso ascritte per aver dato una spinta alla moglie e averle procurato la “frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro”, malattia guarita in trenta giorni.

Secondo il procuratore generale il giudice di primo grado aveva pronunciato la sentenza assolutoria, senza aver svolto una valutazione complessiva della condotta basandosi unicamente sull’elemento positivo rappresentato dal fatto che l’imputato, subito dopo il fatto, avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Quinta Sezione, sentenza n. 660/2020) ha accolto il ricorso perché fondato.

Come premesso, il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. “in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all’evento”.

“La decisione è errata” – hanno affermato gli Ermellini. Essa, infatti, “non è rispondente all’insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016).

In alti termini, il giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica non riguarda la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica e l’identificazione della sua componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell’attività criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una “ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonchè al grado di colpevolezza”, l’incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016).

Il Tribunale aveva omesso del tutto di compiere tale valutazione; aveva completamente ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, così come l’entità del danno e del pericolo che erano certamente significativi avuto riguardo alla natura della malattia “frattura dello zigomo e della mascella”, guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa che si colloca in prossimità della “cornice superiore” dell’art. 582 c.p..

In secondo luogo è stato ricordato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non rileva la condotta “post delictum” (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017).

Per queste ragioni, la pronuncia in esame, nell’assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall’imputato dopo la consumazione del reato (l’aver accompagnato la moglie al pronto soccorso), aveva violato il precetto dell’art. 131-bis c.p. che fa testuale riferimento solo ai profili di cui all’art. 133 c.p., comma 1, restando invece a tal file irrilevanti quelli di cui al comma 2.

Per queste ragioni, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado.

Avv. Sabrina Caporale

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