L’uomo chiedeva di essere risarcito a causa della perdita di controllo del motociclo e per il successivo impatto con un albero

Aveva convenuto in giudizio l’Ente provinciale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alla perdita di controllo del motociclo di cui era alla guida, a causa di una grossa buca nel manto stradale, e il relativo impatto contro un albero presente fuori della sede stradale.

L’uomo deduceva che, in seguito al primo soccorso effettuato dai Carabinieri e dall’Unità Mobile 118, veniva ricoverato in ospedale, dove gli venne diagnosticata la “frattura meta epifisaria distale del perone sx”; venne sottoposto a raggi x ginocchio e gamba sx, radiografia rachide cervicale, sutura punti in vari distretti del corpo, visita generale ortopedica. Danni al molare e premolare dell’arcata sx scheggiato”.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la pretesa risarcitoria condannando la parte convenuta a liquidare in suo favore la somma di € 9504,41. Non aveva accolto, invece, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto privo di prova specifica e aveva escluso anche il risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo, non pronunciandosi sulla voce di danno inerente le somme corrisposte all’operaio che lo avrebbe sostituito nel periodo in cui l’attore era stato impossibilitato a svolgere le proprie mansioni. La pronuncia era stata confermata anche in sede di appello.

Nel ricorrere per Cassazione, l’attore lamentava il mancato riconoscimento del danno morale. A suo giudizio, la Corte territoriale non avrebbe fatto applicazione del principio di personalizzazione del danno morale lamentato nonostante la sussistenza di tutti i parametri necessari al fine di procedere alla stessa.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 14471/2021, hanno giudicato inammissibile la doglianza proposta.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute – hanno rilevato dal Palazzaccio – la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento.

In base alla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Nel caso in esame il giudice dell’appello, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico, aveva affermato che sia la richiesta di liquidazione del danno morale sia la personalizzazione dello stesso erano stati solo genericamente richiesti senza alcuna concreta specificazione.

La redazione giuridica

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