La reazione del lavoratore, definita plateale, era consistita in molteplici azioni, quali l’affissione di cartelloni recanti a caratteri cubitali frasi di denuncia

La Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da un lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa. Quest’ultima era consistita nella reazione “intollerabilmente alterata ed aggressiva” concretizzatasi in una plateale manifestazione di dissenso assunta dal lavoratore,contro le note annuali di valutazione di carattere negativo, provenienti dal proprio datore di lavoro.

La reazione del lavoratore, definita plateale, era consistita in molteplici azioni, quali ad esempio l’affissione di cartelloni visibili ai colleghi e al pubblico, recanti a caratteri cubitali frasi di denuncia (”mi sta devastando”, “sono vittima di stalking”, “accetto tutti i lavori eccetto quelli che mi obbligano a tacere”).

In altre occasioni, egli si era rifiutato di lasciare i locali dello stabilimento a fine turno serale, costringendo il proprio direttore di stabilimento a far intervenire le forze di polizia.

Ebbene, in base al complessivo comportamento di palese insofferenza del lavoratore e della sua incapacità a rispettare ruoli, direttive e doveri connessi al rapporto di impiego e, tenuto anche conto delle precedenti sanzioni disciplinari conservative in cui era incorso, l’azienda giustificava il suo licenziamento.

Il ricorso per Cassazione

Ricorreva per Cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il lavoratore licenziato, lamentando la mancata prova, a carico del datore di lavoro, della legittimità del recesso.

Con il secondo motivo deduceva anche, l’insussistenza della giusta causa del licenziamento, posto che egli non aveva mai violato il codice etico aziendale.

Ma i giudici della Cassazione, non accolgono i motivi di ricorso e ricordano che il Supremo Collegio non può intervenire nel merito di una valutazione già correttamente operata dai giudici dell’appello.

La Corte territoriale avrebbe, infatti, correttamente proceduto alla qualificazione e, prima ancora alla valutazione, del comportamento del lavoratore alla stregua dello standard di normativa in materia di licenziamento per giusta causa.

Respinto dunque il ricorso e confermato il licenziamento del dipendente.

 La redazione giuridica

 

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