La caduta provocata dal veicolo causava all’uomo plurifratture dell’arco costale destro e deformazione a cuneo del soma D11 (Tribunale di Crotone, sentenza n. 159/2021 del 16 febbraio 2021)

Con atto di citazione, il danneggiato, premettendo che in data 16/04/2015, alle ore 16.15 circa, mentre si trovava su una scala davanti all’accesso del proprio garage, veniva urtato dal veicolo Ford, il quale immettendosi nella strada, per evitare l’urto con altre auto in sosta sul lato sinistro della carreggiata, si accostava all’estremo margine destro della strada scontrandosi con la scala. La caduta provocava all’uomo serie lesioni (plurifratture dell’arco costale destro) di cui invoca il risarcimento.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice del veicolo, contestando il sinistro e deducendo l’esclusiva responsabilità dell’attore per non aver adottato le opportune cautele previste dall’art. 21 del C.d.s.

La causa viene istruita con prove testimoniali e CTU Medico-Legale, al cui esito il Tribunale ritiene la domanda fondata.

I testimoni oculari, i quali il giorno del sinistro viaggiavano a bordo di un’autovettura che procedeva in senso di marcia opposto rispetto alla Ford , hanno confermato la dinamica del sinistro descritta dall’attore, e hanno riferito di aver visto la Ford urtare con la ruota anteriore destra la scala sulla quale si trovava l’uomo, che a seguito dell’urto rovinava a terra.

Per tali ragioni, quanto dedotto dall’Assicurazione, circa la natura artificiosa del sinistro, è del tutto infondato.

Inoltre, il Tribunale ritiene del tutto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese in quanto particolareggiate e prive di contraddizioni e, perdipiù, provenienti da soggetti del tutto estranei all’attore.

Tuttavia, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell’art. 2054, primo comma, c.c.

Tale presunzione può essere superata solo quando l’investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso.

Nel concreto, pur mancando la prova liberatoria, il Tribunale ritiene che gli elementi emersi conducono a individuare in capo al danneggiato profili di colpa secondo i dettami dell’art. 1227, comma I, c.c.

Al riguardo, viene osservato che il profilo di concorso di colpa del danneggiato è sempre valutabile da parte del Giudice, in quanto la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.

Difatti, è principio pacifico anche in giurisprudenza che “ la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., del soggetto investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza”.

E’ emerso, all’esito delle prove testimoniali, che l’attore, per pulire una finestra posizionata sotto il balcone della propria abitazione, posizionando una scala in alluminio davanti all’accesso del proprio garage su un tratto di strada piuttosto ristretto, aperto al transito di veicoli, e in prossimità di una curva, senza cautele e senza nessuna segnaletica onde consentire agli automobilisti di avvedersi dell’ostacolo, ha violato il generico dettato dell’art. 140 C.d.s., secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Ne deriva che il comportamento dell’attore ha assunto una rilevanza concorsuale nella causazione del sinistro, poiché se si fosse attenuto alle prescritte regole di condotta, avrebbe potuto quanto meno attenuare il rischio che l’urto si verificasse.

Sulla base di tali considerazioni viene attribuito un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 50%.

Relativamente alle lesioni fisiche, la CTU ha accertato la riconducibilità al sinistro in oggetto delle lesioni lamentate dall’attore, produttive di postumi permanenti da “esiti di frattura arco costale 7^, 8^, 9^, 10^, 11^ costa di destra, infrazione base falange ungueale 5° dito mano sinistra, lieve deformazione a cuneo del soma del D11, determinanti una riduzione della integrità psico -fisica in misura pari al 13%, con una inabilità temporanea della durata complessiva di 90 giorni (giorni 30 di ITT; giorni 30 di ITP al 50% e giorni 30 di ITP al 25%).”

Gli esiti della CTU vengono integralmente condivisi e posti a fondamento della decisione.

Per la liquidazione del danno vengono utilizzate le Tabelle milanesi, addivenendosi all’importo di euro 27.705,00 a titolo di danno non patrimoniale per lesione permanente alla salute, oltre all’importo di euro 5.145,00 per il danno conseguente all’inabilità temporanea (EUR 98,00 al giorno per l’ITT, ridotti proporzionalmente per l’ITP) , nonchè l’importo di euro 309,29 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, per un totale di euro 33.159,29.

L’importo spettante all’attore, decurtato del 50% in ragione del concorso di colpa, è pari ad euro 16.579,64.

In conclusione, il Tribunale condanna l’Assicurazione al pagamento dell’importo di euro 16.579,64.

Le spese processuali, vengono compensate per 1/3 in considerazione del consistente scarto tra la somma richiesta e quella liquidata.

Nessun provvedimento viene adottato per le spese di CTU, in quanto il Consulente non ha presentato istanza di liquidazione nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto a pena di decadenza sostanziale ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avv. Emanuela Foligno

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