Precipita con l’automobile nel canale di irrigazione (Tribunale Pavia, sez. III, 27/10/2022, n.1329).

Precipita con l’automobile nel canale di irrigazione lato strada e cita in giudizio il Comune.

Il danneggiato, in particolare deduce:

– che in data 14 novembre 2011 vero le ore 22.00 stava circolando con la propria vettura con direzione Milano, allorquando giunta alla rotonda posta tra via Turati e via Marco Biagi si era immesso su quest’ultima;

– che alla fine della strada vi era una strada vicinale ad uso pubblico priva di asfalto, di segnaletica orizzontale e verticale nonché di illuminazione pubblica;

– che nel percorrere detta strada l’automobilista precipita con l’automobile in un canale di irrigazione riportando danni fisici e materiali;

– che sussiste la responsabilità del Comune per aver omesso la segnaletica e l’illuminazione necessaria, nonché per l’omessa manutenzione della strada vicinale.

Il Comune eccepisce, tra le altre, il proprio difetto di legittimazione passiva essendo la strada vicinale di proprietà privata; di conseguenza parte attrice è stata autorizzata alla chiamata in giudizio dell’Istituto per il sostentamento del Clero della Diocesi di Milano (proprietario della strada vicinale luogo del sinistro).

La terza chiamata costituendosi in giudizio eccepisce la prescrizione del diritto dell’attore al risarcimento dei danni.

L’eccezione è fondata. Discutendosi di danno derivante da fatto illecito la norma sulla prescrizione è quella di cui all’art. 2947 c.c., la cui decorrenza deve farsi coincidere con la data di verificazione del sinistro poiché il danno conseguente dal fatto si è manifestato immediatamente.

L’attore ha interrotto la prescrizione solo con la comunicazione del 16 ottobre 2018, allorquando il termine quinquennale era già decorso essendosi verificato il fatto in data 14 novembre del 2011.

Per quanto riguarda le domande svolte nei confronti del Comune viene in rilievo la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Nel caso di specie sebbene la strada vicinale sia collegata alla pubblica via, non sussiste un titolo costitutivo del diritto di uso pubblico. La circostanza è emersa con evidenza durante la CTU svolta in corso di causa in seno alla quale alcun documento pubblico inerente detta strada è stato rinvenuto.

Oltretutto, la CTU ha evidenziato che buona parte della strada non è percorribile da mezzi non agricoli. In ogni caso, sussiste una omessa custodia del Comune convenuto in relazione alla segnaletica stradale ed alla illuminazione della zona industriale percorsa dall’attore.

Il Comune ha omesso di segnalare l’andamento della strada principale; l’unico cartello presente indicante la zona industriale non è idoneo ad informare i conducenti che la strada principale aveva un andamento sinistrorso e non rettilineo. Oltre a ciò non vi era alcun segnale di pericolo nel tratto di strada asfaltata percorso dall’attore idoneo a segnalare la prossimità di un percorso accidentato e la presenza di un cavo irriguo privo di protezioni e di illuminazione pubblica.

Tuttavia, anche la condotta dell’attore ha contribuito per il 50% all’evento per avere abbandonato la strada provinciale che stava percorrendo in una condizione di scarsa visibilità dovuta alla nebbia e al buio e per essersi diretto verso la zona industriale del Comune senza alcuna ragione proseguendo con la marcia per quindici metri nonostante il fondo stradale non fosse più asfaltato.

In definitiva, all’attore viene liquidato l’importo complessivo di euro 133.168,60, poi dimezzato in ragione del concorso di colpa.

In definitiva il Comune di Casorate Primo deve essere condannato al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 74.904,26 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

§§§

Non si condividono appieno le considerazioni del Tribunale in punto di comportamento incauto dell’automobilista.

Da un lato viene dato atto che vi era una totale assenza di segnaletica (doverosa), e dall’altro si addossa allo stesso danneggiato la metà della colpa per avere “abbandonato la strada provinciale” ed essersi diretto “verso la zona industriale senza alcuna ragione….proseguendo la marcia per 15 metri.

Non pare affatto logico: anche se l’automobilista decideva scientemente di lasciare la strada provinciale per dirigersi nella zona industriale, ciò non assorbe la circostanza che non vi era alcuna segnaletica che indicava la presenza di strada non asfaltata e priva di protezioni.

Anche il ridotto tratto percorso (15 metri) sta proprio a significare che l’assenza di illuminazione e segnaletica hanno avuto un ruolo causale determinante (se non esclusivo) nella verificazione del sinistro. Senz’altro non si può discorrere di colpa in egual misura al 50%.

Avv. Emanuela Foligno

Sinistro stradale e incapacità a testimoniare: il diktat delle S.U.

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