Risarcimento del danno micropermanente: (Cass. civ., sez. III,  22 dicembre 2022, n. 37477).

Risarcimento del danno micropermanente e necessità degli accertamenti strumentali nuovamente al vaglio della Corte di Cassazione.

La pronuncia in commento ha origine da un sinistro stradale all’esito del quale, a uno degli automobilisti coinvolti, venivano diagnosticati un trauma cranico, la distrazione cervicale e un trauma policontusivo da cui ne erano derivati danni biologici.

Il danneggiato conveniva davanti al Giudice di Pace il responsabile del sinistro per vederlo condannato al risarcimento dei danni, non ritenendo satisfattiva l’offerta risarcitoria stragiudiziale.

Sia il Giudice di Pace, che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice di appello, rigettavano la domanda considerando che la lesione di lieve entità subita non risultava accertata strumentalmente, ma solo clinicamente dal Medico Legale.

L’uomo impugna la decisione in Cassazione  per due motivi.

Con il primo censura il comportamento del Tribunale di Bologna che ha ritenuto il difetto di accertamento strumentale della lesione permanente di lieve entità di per sé sufficiente ad escludere la risarcibilità del danno biologico permanente accertato dalla C.T.U. medico legale. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Bologna, il danno biologico permanente, derivante la lesione di lieve entità, per il suo risarcimento, non richiede necessariamente un accertamento medico strumentale obiettivo, potendo risultare sufficiente che esso sia stato oggettivamente percepito dal medico legale in sede di visita medica (cioè di esame obiettivo/visivo), come per l’appunto era avvenuto nel suo caso.

Con il secondo motivo si duole che la spesa sostenuta per avvalersi di assistenza professionale nella trattativa risarcitoria stragiudiziale con la compagnia assicurativa, non era risarcibile.

Il primo motivo è fondato. “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

In materia di risarcimento del danno micropermanente, e con riferimento al ruolo del Medico Legale la Suprema Corte enuncia il seguente principio: «l’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 27 del 2012 e dalla legge n. 124 del 2017, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il suolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale): tali criteri non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno tutti prudentemente utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva dell’”obiettività del complessivo accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micropermanente, i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale».

Riguardo il secondo motivo, anch’esso fondato, la Cassazione ribadisce che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, le spese sostenute per l’attività stragiudiziale, dirette a prevenire la causa, costituiscono un danno emergente, che qualora sia allegato e provato deve essere risarcito ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Il ricorso del danneggiato viene integralmente accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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