Quanto tempo ci vuole per la prescrizione del bollo auto? Lo specifica la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20425/2017.

Qual è il termine entro il quale l’agente della riscossione può pretendere il pagamento del bollo auto non versato?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20425 del 25 agosto 2017, stabilisce che a prescindere dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento, il credito relativo al pagamento della tassa automobilistica, si prescrive in tre anni.

Il caso

Una donna aveva ricevuto un avviso di intimazione di pagamento del bollo auto per l’anno 2001.
La contribuente aveva quindi impugnato la richiesta motivata dal decorso del tempo di prescrizione di tre anni previsto dalla legge, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto la sua impugnazione.
L’agente della riscossione si è quindi rivolto in Cassazione, motivando il ricorso sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 2946 e 2953 c.c. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente “escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione”.
E quindi, secondo l’agente della riscossione, in questo caso si sarebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale, e non triennale, in quanto la contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e l’ha rigettato.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la scadenza del termine previsto per impugnare un atto di riscossione non comporta la “conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.
Quindi, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria decennale, “la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione”, non consente di applicare al credito stesso la prescrizione ordinaria, salvo che si sia in presenza di un provvedimento giudiziale divenuto definitivo.
Riguardo quindi alla prescrizione del bollo auto, soggetta a termine di prescrizione triennale, la Cassazione specifica che la Commissione Tributaria Regionale aveva, del tutto correttamente, accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente, rilevando l’intervenuta prescrizione del credito.
“La mancata impugnazione della cartella nei termini”, infatti, non aveva comportato “l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento”.
 
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