Preventivo di riparazione del veicolo danneggiato: quale valore probatorio?

0
preventivo

La questione giuridica controversa è la seguente: il preventivo di riparazione del veicolo danneggiato può assumere valore di piena prova nel giudizio per il risarcimento del danno?

La decisione è stata rimessa ai giudici della Cassazione che, nel respingere il ricorso del danneggiato, hanno chiarito il seguente principio di diritto: “il preventivo non può avere valore di prova perché effettuato da soggetto estraneo alla controversia”.

La vicenda

L’azione giudiziale era stata avviata dal proprietario di un motociclo danneggiato dalla condotta “imprudente” di un automobilista, dinanzi al Giudice di Pace di Pisticci.

Il ricorrente deduceva che mentre il convenuto era alla guida della propria autovettura, una Fiat Punto, effettuava una manovra di parcheggio urtando contro il suo motociclo in sosta e cagionandogli danni per complessivi Euro 5.007,84, come da preventivo trasmesso alla compagnia assicuratrice.

Precisava inoltre che, a seguito del sinistro, era stata sottoscritta la constatazione amichevole fra le parti, consegnata alla compagnia dell’attore che aveva espletato una perizia di accertamento sul motociclo senza tuttavia effettuare alcuna offerta.

In primo grado l’istanza veniva accolta; mentre in appello, il tribunale adito, riformava la decisione con la conseguenza che al danneggiato non veniva riconosciuto alcun risarcimento.

Seguiva, pertanto il ricorso per Cassazione.

Dalla sentenza impugnata era emerso che il giudicante aveva considerato privo di rilevanza probatoria il preventivo di riparazione da lui stesso prodotto in giudizio. Tale preventivo invece, a suo avviso, doveva assumere valore di piena prova essendo stato riconosciuto da chi lo aveva redatto e poi, confermato da una perizia tecnica il cui contenuto non era stato contestato dalla controparte.

Ma per i giudici della Cassazione, il motivo è infondato.

Pur volendo superare il fatto che le censure dedotte dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità, trattandosi di meri accertamenti di fatto, i giudici della Cassazione hanno ritenuto comunque di dover condividere l’opinione espressa dal giudice dell’appello secondo cui il suddetto preventivo non poteva avere valore di prova: innanzitutto perché effettuato da soggetto estraneo alla presente controversia; e in secondo luogo, perché esso non era stato corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo e soprattutto dalle fotografie dello stesso, mai esibite nel corso del giudizio di primo grado o in appello, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell’incidente descritta nel CID, ivi compresa l’eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso.

Tale discorso rileva anche ai fini della verifica del nesso causale tra l’evento e il danno, tenuto conto del tipo di manovra effettuata dal convenuto (retromarcia con velocità di partenza pari a zero) e della posizione di quiete del motociclo.

La decisione

Concludendo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché “con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”(Cass., 6 aprile 2011, n. 7921).

Ed in ogni caso, “avvalendosi di tale discrezionalità la sentenza impugnata aveva esaminato e valutato tutti gli elementi probatori acquisiti e ritenuti rilevanti ai fini del decidere e perciò, aveva stabilito, con congrua motivazione, che il preventivo di riparazione, redatto da un terzo, non era da solo idoneo a provare il danno”.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

AUTO FERMA IN CORTILE: L’ASSICURAZIONE DEVE ESSERE PAGATA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui