La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente (sentenza n. 6141/2019): “Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile

In ordine alla questione giuridica controversa la giurisprudenza di legittimità è da sempre stata divisa. L’orientamento tradizionale, senz’altro dominante, ammette la revisione soltanto nei confronti di sentenze penali di condanna agli effetti penali, negandone l’ammissibilità (sia agli effetti penali che agli effetti civili) nei confronti delle sentenze che si siano limitate a dichiarare l’estinzione del reato, contestualmente confermando (o disponendo) le statuizioni civili.

L’orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla Quinta Sezione con le sentenze n. 15973 del 24/02/2004 e n. 2393 del 02/12/2010.

Quest’ultima decisione, in particolare, ha anche valorizzato quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129 del 16/04/2008, proprio in relazione al giudizio di revisione: “(…) il contrasto per il quale si legittimi e razionalmente si giustifichi la revisione, più che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, ha la sua ragion d’essere esclusivamente nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un determinato accadimento della vita all’esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili.

Il che vale a confermare l’assunto (…), secondo il quale l’avvenuta conferma delle statuizioni civili, in presenza dell’avvenuta dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non costituisca affatto sentenza penale di condanna suscettibile di essere impugnata con lo straordinario rimedio della revisione“.

Nel medesimo senso sono intervenuti ulteriori arresti giurisprudenziali. Si ricordano, tra le più recenti, due decisioni della Seconda Sezione della Cassazione, la n. 2656 del 09/11/2016 e la n. 53678 del 25/10/2017.

Le pronunce di senso contrario

Tale orientamento è stato, tuttavia, contrastato da un’altra sentenza della Quinta Sezione penale (la n. 46707 del 03/10/2016) rimasta isolata, che ha ritenuto ammissibile l’istanza di revisione della sentenza di appello dichiarativa dell’estinzione del reato (nel caso esaminato, per prescrizione), confermando le statuizioni civili.

Premesso che la revisione ha natura di mezzo (straordinario) d’impugnazione ed è, come tale, soggetta al principio di tassatività delle impugnazioni, e che le sentenze che abbiano disposto unicamente il proscioglimento dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per amnistia o prescrizione non sono suscettibili di revisione, poiché l’art. 629 c.p.p., ammette la revisione soltanto delle sentenze di condanna e di c.d. “patteggiamento”, questa decisione ha, tuttavia, osservato che i riferimenti normativi sarebbero suscettibili di una diversa lettura, poiché l’art. 629 c.p.p., indica tra i provvedimenti soggetti a revisione “le sentenze di condanna”, “senza precisare ulteriormente l’oggetto delle stesse”; e, simmetricamente, il successivo art. 632, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca “in maniera altrettanto generica la figura del condannato”.

Né potrebbe dubitarsi che la decisione che accoglie l’azione civile esercitata nel processo penale costituisca una “pronunzia di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato, come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p.” e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, l’imputato sia “condannato” alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

Chi è il soggetto “condannato”?

Così riepilogati i termini del contrasto, emerge che la questione controversa investe il tema dell’individuazione dei provvedimenti impugnabili con la revisione, dovendo in particolare stabilirsi se per soggetto “condannato”, in quanto tale legittimato a proporre richiesta di revisione, si debba intendere anche quello nei cui confronti sia stata pronunciata una mera condanna agli effetti civili, con contestuale declaratoria di estinzione del reato ascrittogli agli effetti penali.

Ebbene, con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno ritenuto dover risolvere il contrasto giurisprudenziale affermando che è ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile.

Tale principio risponde anche al concetto che la stessa giurisprudenza costituzionale riconosce alla revisione. Essa risponde alla “esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità” (Corte cost., n. 28 del 1969)

L’art. 629 c.p.p.

Ebbene, stando alla tassativa previsione di cui all’art. 629 c.p.p., la revisione non è esperibile nei confronti delle ordinanze e nei casi in cui l’ordinamento appresti rimedi “speciali” diversi.

Essa non è, quindi, esperibile:

– nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere, per le quali gli artt. 434 – 437 del codice di rito prevedono una forma di impugnazione straordinaria ad hoc;

– in presenza di una sopravvenuta abolitio criminis (cfr. art. 673 c.p.p., che in tal caso prevede, come rimedio ad hoc, la revoca della sentenza);

– nei confronti di sentenze pronunciate da giudici speciali (cfr., con rimedi speciali, L. 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 29 e 33, – per quanto riguarda le decisioni della Corte costituzionale – ed art. 401 c.p.m.p. – per quanto riguarda le decisioni dei tribunali militari).

In altre parole, la citata disposizione normativa ammette la revisione unicamente in favore del “condannato”, non dunque anche della sentenza che si sia limitata, soltanto agli effetti penali, a dichiarare l’estinzione del reato (per prescrizione, come nel caso di specie, od anche per altra causa), poiché in tal caso:

– il soggetto instante non avrebbe qualifica di “condannato”, a nessun effetto (in difetto di contestuali statuizioni civili);

– la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost., comma 2), nel caso di specie non intervenuta, impedirebbe di configurare possibili pregiudizi (in ipotesi giuridicamente rilevanti) alla sua onorabilità.

A ciò – osservano le Sezioni Unite – va altresì aggiunto che, accogliendo l’orientamento tradizionale, l’imputato prosciolto per estinzione del reato ma al tempo stesso ingiustamente condannato agli effetti civili resterebbe privo di tutela, non potendo neppure ricorrere all’istituto della revocazione civile (art. 395 c.p.c.), impraticabile in difetto di una espressa previsione normativa che legittimi la revoca della sentenza pronunziata dal giudice penale da parte del giudice civile, e stante anche il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Il principio di diritto

È per queste e per altre ragioni che i giudici del Supremo Collegio hanno enunciato il seguente principio di diritto: “È ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile“.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

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