Il trattamento dei dati personali deve essere rigorosamente rispettato anche sul luogo di lavoro

La diffusione dei risultati negativi dell’operato del dipendente ricade sul titolare che ne è considerato responsabile. A tal proposito si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19328/2020. La Signora***** impugnava il provvedimento del Garante della Privacy chiedendone l’annullamento e il contestuale accertamento dell’illegittimità del trattamento dei dati.

Il datore di lavoro, infatti, aveva inserito in una comunicazione di servizio gli addebiti professionali contestati alla signora, chiedendo a un dipendente della segreteria, non addetto alla gestione dei dati personali, di consegnare a mano tale comunicazione.

La Cassazione ha precisato che in tema di risarcibilità del danno per violazione della privacy, nel caso di specie dovesse essere chiarita la mansione svolta dalla persona incaricata alla consegna del documento.

Il Tribunale era partito dall’assunto che il soggetto non avesse alcuna qualifica abilitante a venire a conoscenza di dati sensibili. La premessa tuttavia si pone come errata perché egli era l’addetto  preposto ad occuparsi della notifica e della conservazione di tutti gli atti della segreteria del personale e del dirigente ed era addetta all’archivio fascicoli del personale.

Tale compito implicava anche l’accesso cognitivo ai documenti con cui veniva in contatto. Perché potesse configurarsi un illecito si sarebbe dovuto dimostrare che il documento era stato reso accessibile anche a soggetti terzi non autorizzati.

Circa la quantificazione del danno la Corte, rifacendosi a giurisprudenza già consolidata della medesima scrive: “il pregiudizio non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dal regime più favorevole dell’onere della prova, descritto dall’art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità”.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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