Non era stato citato in giudizio il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario

Con l’ordinanza n. 37566/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista che aveva citato in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo antagonista in un sinistro stradale, per sentirla condannare, ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni, al risarcimento del danno per le lesioni riportate nell’incidente, imputabile esclusivamente alla controparte, per mancato rispetto del segnale di stop e impegno dell’incrocio senza rispetto del diritto di precedenza. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda attorea, ritenendo i danni lamentati incompatibili con quanto emerso dalla CTU. Il Tribunale, nel giudizio di appello, aveva rigettato il gravame e confermato la pronuncia di prime cure, ritenendo che l’appellante non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente denunciava la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all’art. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché in relazione all’art. 102 c.p.c.”, per non avere il giudice a quo considerato che non era stato citato in giudizio il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondata la doglianza proposta.

E’ principio consolidato – hanno evidenziato dal Palazzaccio – quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell’ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché: “(…) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”. Tale conclusione si giustifica in considerazione dell’art. 144, comma 3, Codice delle Assicurazioni private, il quale dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.

L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore – ha proseguito la Suprema Corte – non è diversa da quella regolata dall’art. 144 citato; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente. Ciò rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all’origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.

Nel caso in esame risultava provata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. Da lì la decisione di annullare la sentenza impugnata trovando applicazione il principio secondo cui “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo” s’impone l’annullamento delle pronunce emesse.

La redazione giuridica

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