Respinto il ricorso dei congiunti di un motociclista morta in seguito a un sinistro causato dalla presenza di veicoli fermi per un precedente tamponamento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 38078/2021 si è pronunciata sul ricorso presentato dalle eredi di un uomo morto a causa di un sinistro stradale, che si erano visti respingere la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di proprietari, conducenti e imprese assicurative dei veicoli antagonisti, fermi sulla carreggiata per un precedente tamponamento a catena.

Le ricorrenti censuravano la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che si trattava “nel caso di specie, di tamponamento da tergo. Sul punto è pacifica la giurisprudenza, […] che ponendo a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, esclude l’operatività della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c. c. a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete”. A loro avviso, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale si riferirebbe ad ipotesi di scontro tra veicoli in movimento e non ad ipotesi di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevisto, come nel caso in esame, in cui lo scontro era stato determinato “dall’imprevedibile ed anomalo incolonnamento, non momentaneo, costituente ostacolo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle doglianze proposte.

Contrariamente all’assunto delle ricorrenti, infatti, la Corte territoriale aveva ricostruito la dinamica del sinistro, aveva ben tenuto conto che le auto tamponate dal motociclista erano ferme sulla corsia di marcia della due ruote da questi condotta a causa di un precedente incidente, peraltro “segnalato”, ritenendo tali circostanze “incontroverse in fatto” e aveva pure valutato, confermando sul punto quanto già rilevato dal Tribunale, che, in ogni caso, l’incolonnamento delle auto ferme per un precedente sinistro – tenuto conto dell’andamento curvilineo della strada, valutato assieme alle condizioni di luce (ore 19,40 circa del mese di agosto) – era ben prontamente visibile, sicché risultavano irrilevanti le lamentate violazioni del CdS ad opera dei conducenti delle auto tamponate.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui