Quest’oggi parleremo di un caso da manuale per la sua semplicità di risoluzione anche senza ausilio del chirurgo ortopedico e ciò che meraviglia, è che a fare questo errore, è un buon ortopedico che certamente porterà “addosso” una colpa per imperizia e imprudenza in quanto la non buona riuscita era prevedibile a priori.
Insomma di medico legale questa faccenda clinica ha poco da insegnare se non la valutazione del danno differenziale (maggior danno) e il grave difetto di consenso che deriva dall’inadeguata scelta della tipologia della protesi impiantata. E’ evidente che il generico foglio di consenso inserito in cartella e firmato dalla paziente conta poco più del nulla e tale conclusione ha la “motivazione” in sé in quanto non si potrà mai pensare che un medico che, per “disorientamento terapeutico”, esegue un intervento che con certezza non darà alcun vantaggio al paziente lo abbia adeguatamente informato.
Può avergli mai detto: “guardi signora che l’intervento più adeguato alla sua spalla sarebbe quello di impiantare una protesi inversa e che comunque io scelgo di montare un protesi anatomica perché sono convinto di metterla apposto lo stesso anche se è meno probabile?” Chi avrebbe scelto di farsi operare da quel chirurgo? E’ presunzione che può passare al vaglio del Giudice? Si ritiene proprio di si! Quindi si riepilogano i due gravi problemi di tale “presa in carico della paziente”:
- Difetto di informazione
- Inadeguata indicazione dell’atto chirurgico
Le conseguenze di tale malpractice sono il maggior danno provocato alla paziente che converrà alla compagnia risarcire in via stragiudiziale e un danno alla capacità di autodeterminazione che è danno diverso dal danno alla salute e che va liquidato in via equitativa fino a 25-50 mila euro. La prossima settimana tratteremo un caso clinico di un uomo deceduto che ha particolari aspetti medico legali da sviscerare oltre che ad aspetti giuridici interessanti.
Dr. Carmelo Galipò
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