Ragionevole durata del processo e principio del contraddittorio

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Per il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (inutile dispendio di attività processuali) va anche rispettato il principio del contraddittorio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11376).

Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Vicenza dalla società finanziaria, e con l’intervento di plurimi creditori, all’esito dell’esperimento di vendita senza incanto tenuto il giorno 11 aprile 2018, il professionista delegato dal Giudice dell’esecuzione aggiudicò un immobile alla H s.r.l.
L’aggiudicataria, sostenendo di non avere ricevuto la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, chiede la evoca della propria offerta. Con ordinanza del 28 settembre 2018, il Giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dall’aggiudicazione, disponendo l’acquisizione della cauzione versata.
Avverso detto provvedimento la H s.r.l. propone tempestiva opposizione agli atti esecutivi, rigettata dalla decisione in epigrafe. Ricorre, pertanto, in Cassazione.

Inutile dispendio di attività processuali e ragionevole durata del processo

La S.C. osserva che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al Giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Conseguentemente, è superflua, pur essendovi i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte, o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, perché ciò costituirebbe oltre che un aggravio di spese, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di Cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Decorrenza del termine per il saldo del prezzo

Premesso ciò, la società H ricorrente lamenta che, in forza dell’avviso di vendita richiamato nel verbale di aggiudicazione, il termine da considerare per il versamento del saldo del prezzo era quello indicato nell’offerta, cioè 12 rate mensili “dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva”: quindi risultando espressamente qualificata l’aggiudicazione come provvisoria e mancando ulteriori provvedimenti del Giudice dell’esecuzione, tale termine non era decorso e, comunque, non era di certo superato alla data della dichiarazione di decadenza, intervenuta cinque mesi dopo l’aggiudicazione, ben prima quindi dei dodici mesi accordati.
La censura non è fondata.

Condizioni dell’aggiudicazione e chiarimenti del professionista delegato

  • all’esperimento di vendita tenuto, il professionista delegato, all’esito della gara tra gli offerenti presenti (tra cui l’odierna ricorrente), aggiudicò l’immobile alla H s.r.l. “provvisoriamente, sino all’emissione del decreto di trasferimento”, disponendo che “il versamento del saldo prezzo avvenga nel termine perentorio di dodici mesi con pagamento rateale, e nelle modalità stabilite nell’avviso di vendita”.
  • L’avviso di vendita prevedeva che “il termine per il deposito, se non indicato nell’offerta, è di 120 giorni dall’aggiudicazione”.
  • Nell’offerta, la H s.r.l. si era impegnata a versare il saldo prezzo “in numero dodici rate mensili aventi pari importo decorrenti dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva in proprio favore”.
  • Con missiva del 18 aprile 2018, il professionista delegato chiarisce all’aggiudicataria società H che “la data da cui decorrono i termini è la data dell’aggiudicazione, provvisoria in ogni caso, sino all’emissione del decreto di trasferimento […]. Nel caso in cui il G.E. decidesse di far decorrere i termini dalla data del suo provvedimento, invieremo con la massima sollecitudine le nuove condizioni dei termini di pagamento”.
  • Alla data del 10 settembre 2018 (di proposizione dell’istanza di revoca dell’offerta) la Hydra s.r.l. non aveva versato alcunché.

Natura giuridica dell’aggiudicazione e decorrenza del termine

Questo significa che quanto argomentato dalla società H riguardo il termine di decorrenza per il versamento del saldo, è errato perché si fonda sulla individualità di una aggiudicazione provvisoria.
Nell’espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario ha carattere perentorio e natura sostanziale.
“L’offerta in aumento” è tipica ed esclusiva della vendita con incanto, nemmeno in astratto applicabile, in ragione della disomogeneità della natura e degli effetti dei modi di partecipazione, alla vendita senza incanto: ne è riprova la circostanza che soltanto (ed unicamente) in relazione all’offerta in aumento (rectius, alla diserzione della gara indetta a seguito di essa) il codice (art. 584, quinto comma, cod. proc. civ.) correla l’attributo “definitiva” all’aggiudicazione.

Effetti dell’aggiudicazione nella vendita senza incanto

Ne deriva che la qualificazione di “provvisoria, sino al decreto di trasferimento” attribuita all’aggiudicazione conseguente a vendita senza incanto è in radice errata in punto di diritto.
Tale definizione è stata utilizzata in maniera “impropria”, e deve essere intesa, per il principio di conservazione degli atti giuridici, non già nel senso di necessità di un’ulteriore statuizione o delibazione (denominata conferma, convalida et similia) ad opera degli organi della procedura espropriativa, bensì come richiamo alla intrinseca caducità dell’aggiudicazione, pur sempre passibile di eventuale revoca, in conseguenza dell’inosservanza del termine per il versamento del saldo del prezzo oppure dell’esercizio del potere officioso di sospensione della vendita di cui all’art. 586 cpc.
Fermo e impregiudicato, comunque, che il saldo prezzo deve essere corrisposto dalla data in cui l’aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore. Nel caso oggetto di esame ciò è avvenuto all’atto dello stesso esperimento di vendita, celebrato con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti.

Conferma della decadenza e rigetto del ricorso

È corretta, pertanto, la pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione confermata dalla sentenza impugnata, bastando a tal fine, in ipotesi di versamento rateale del saldo, il mancato pagamento di una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine (art. 587, primo comma, secondo periodo, cpc).
Il ricorso viene rigettato.


Avv. Emanuela Foligno

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