Non incorre nella violazione della legge sulla privacy la banca che fornisce a terzi informazioni riguardanti il debitore funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria e l’ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito

“Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati”.

La vicenda

Il Tribunale di Napoli aveva condannato un istituito di credito al pagamento in favore di un cliente della somma di Euro 254.960,00, a titolo di responsabilità pre-contrattuale in occasione delle trattative intraprese con l’attrice finalizzate alla conclusione di una transazione, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di Euro 5.000,00 per violazione della privacy.

Era stato accertato che la banca, dopo aver pignorato l’immobile posto a garanzia del contratto di mutuo non adempiuto dall’attrice, nonostante le proposte via via migliorative presentate da quest’ultima, avesse ingiustificatamente ceduto il proprio credito pro soluto a un terzo ad una somma inferiore rispetto a quella offerta dalla stessa debitrice.

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello principale rilevando che se era pur vero che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, tuttavia, l’acquisto del credito era avvenuto in un’unica soluzione e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano ben comprensibili dubbi di solvibilità, data l’ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta.

In ordine alla dedotta violazione della legge sulla privacy, il giudice d’appello aveva evidenziato che, una volta eseguito il pignoramento immobiliare, era del tutto evidente che la vicenda debitoria travalicasse gli stretti ambiti del rapporto debitore-creditore, coinvolgendo tutti i possibili soggetto interessati all’acquisto del bene staggito.

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 34113/2019) ha confermato la pronuncia della corte territoriale .

Con un ragionamento assolutamente immune da vizi logici, i giudici dell’appello avevano indicato specificamente le ragioni per cui la Banca non era incorsa nella violazione dei principi di buona fede e correttezza nel rifiutare la proposta transattiva della debitrice. L’offerta da parte della ricorrente di una somma leggermente superiore a quella di cessione (408.000,00 a fronte di 400.000,00 del corrispettivo pattuito con il terzo) – non aumentata neppure in minima parte dopo l’immediato netto rifiuto dell’istituto di credito non era tale da dover indurre la Banca a preferire la debitrice nella definizione della pratica, in conseguenza della richiesta di dilazione di pagamento per un tempo assai prolungato da parte di un soggetto che, già in passato non aveva onorato i propri impegni, maturando un’esposizione debitoria davvero ingente.

La violazione della privacy

Tra gli altri motivi la ricorrente aveva anche dedotto la violazione della normativa sulla privacy al momento della cessione del credito della Banca ad un privato; ciò in quanto la Banca aveva segnalato la debitrice a soggetti privati “acquirenti di crediti” fornendo loro dati sensibili in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria e alla sua abitazione.

Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che “il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati”.

Tale principio era ben espresso dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 3, recante il titolo “principio di necessità nel trattamento dei dati”, e dall’art. 11, lett. d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) ed è stato recentemente riaffermato con l’entrata in vigore dell’art. 5, lett. c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

La decisione

Non poteva, dunque, ritenersi che la Banca fosse incorsa nella violazione della legge sulla privacy per il sol fatto di aver fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di “minimizzazione nell’uso dei dati personali”.

La redazione giuridica

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