La giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate; ma cosa accade se l’incidente avviene in un’area privata come il cortile di casa propria?
L’incidente nel cortile privato
Una terribile vicenda che ha travolto un’intera famiglia: il figlio dei due ricorrenti era stato investito dal veicolo di proprietà della zia e condotto dal nonno all’interno del proprio cortile.
I genitori della vittima avevano pertanto, agito in giudizio contro la compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del decesso del loro figlio.
In primo grado, il Tribunale rigettò la domanda con pronuncia confermata in appello. Secondo i giudici della corte territoriale l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non poteva ritenersi esercitabile atteso che l’incidente era occorso mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata per avervi accesso un numero indeterminato di persone.
Contro questa decisione i genitori del minore hanno proposto ricorso per cassazione lamentando tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 e 144 cod. ass. private, del D.M. Attuativo 1 aprile 2008, n. 86, nonché dell’art. 2054 c.c., in quanto interpretati dalla Corte di appello senza tener conto, anche in ottica costituzionalmente orientata, dell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia all’”acquis communautaire” già richiamato con la seconda censura.
Ebbene tale motivo di ricorso ha reso necessario la rimessione della vicenda alle Sezioni Unite.
La giurisprudenza di legittimità – hanno osservato i giudici della Suprema Corte – è univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone (Cass., n. 5111 del 2011, cit.).È stato precisato che il numero indeterminato di persone, che hanno un accesso all’area giuridicamente lecito, deve intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l’accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (Cass., 28/06/2018, n. 10717, in fattispecie relativa a un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa).
In ogni caso, nella fattispecie in esame era stato pacificamente accertato che si trattava di un’area cortilizia privata, tra il giardino e la rampa di accesso di un’autorimessa di un’abitazione privata.
La ricordata ricostruzione degli applicabili artt. 122 e 144 cod. ass. private, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 8620 del 2015, cit., pag. 22), specificando che la suddetta normativa “nell’individuare l’oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile c.d. “auto”, si esprime nel senso di correlare l’obbligo assicurativo all’essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo e, quindi, per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro”.
La precisazione è stata fatta nella prospettiva di costruzione ermeneutica del “principio secondo cui nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade”.
Con la conseguenza “che per l’operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere” .
La giurisprudenza comunitaria
Tale conclusione – a detta degli Ermellini – potrebbe ritenersi coerente con la giurisprudenza Eurounitaria invocata dai ricorrenti ma non scrutinata dalle Sezioni Unite appena menzionate, secondo cui l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 (c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Corte di giust., 04/09/2014, causa C-162/13, pag. 10).
Nel 2017 la Corte di Giustizia europea (Corte di giust., grande sezione, 28/11/2017, causa C-514/16) ha evidenziato che secondo il precedente del 2014 “l’art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che la sua nozione di “circolazione dei veicoli” non sia limitata ad ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, ma che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”. Sicché “la portata della nozione di “circolazione dei veicoli” non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato”, posto che “nessuna disposizione delle direttive relative all’assicurazione obbligatoria… pone limiti all’estensione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime degli incidenti causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli sono utilizzati su determinati terreni o su determinate strade”.
In altre parole, per la Corte UE, che “rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto” .
A tale proposito, la Corte ha precisato che, poiché gli autoveicoli di cui all’art. 1, punto 1, della prima direttiva, la cui formulazione corrisponde a quella dell’art. 1, punto 1, della direttiva 2009/103, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono destinati a servire abitualmente come mezzi di trasporto, rientra in tale nozione qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto… e indipendentemente dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato…
La Corte di Cassazione (Cass., 28/04/2017, n. 10513) al riguardo aveva già chiarito che tale definizione resta limitata all’ambito dell’assicurazione e non incide sulla disciplina nazionale relativa alle regole della responsabilità civile”.
Tuttavia quest’oggi il Supremo Collegio (Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 33675/2019) ha inteso affermare che “quanto sopra rende ragione della possibilità di rivisitazione ermeneutica dell’art. 122 codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, n. 86, art. 3, comma 2, lett. a), (cfr., di recente, Cass., 04/06/2019, n. 15198), nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l’obbligo assicurativo e dunque l’assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.
Il Collegio pone quindi alle Sezioni Unite il seguente quesito:
“Se l’art. 122 codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“.
Avv. Sabrina Caporale
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