Responsabilità della ASL e del Comune per i danni cagionati da animali randagi (Tribunale Taranto, sez. II, dep. 13/04/2022, n.962).

Responsabilità della ASL di Taranto e del Comune viene invocata dal danneggiato dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, ma la domanda viene rigettata per mancata allegazioni della colpa di cui all’art. 2043 c.c.

L’uomo appella la decisione.

La responsabilità dell’ ASL e del Comune per i danni causati dagli animali randagi invocata dal danneggiato è disciplinata dalle regole di cui all’art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.

In tale ottica, non può essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale randagio ad integrare la colpa, e dunque la responsabilità dell’ASL e del Comune, rispetto al fenomeno del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio.

L’omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo concretamente rilevante, ai fini della responsabilità dell’ASL, e/o dell’Ente Locale, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l’esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale nel territorio di competenza, cadendosi diversamente in un’ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c.

Infatti, la responsabilità dell’ASL e del Comune, che viene imputata è di tipo omissivo, per non essersi attivata sulla base di un obbligo giuridico, la cui esistenza soltanto può porsi a fondamento dell’antigiuridicità della condotta omissiva, nel senso che l’efficienza dell’omissione sul piano causale rispetto all’evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento in presenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, secondo il paradigma dell’art. 40, comma 2, c.p.

Sul punto, l’art. 6 della legge regionale Puglia, 3 aprile 1995, n. 12, prevede: “Spetta ai Servizi veterinari delle Usl il recupero dei cani randagi”.

Con riferimento alle competenze comunali prevede l’art. 2: “1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le ASL.

Evidente, pertanto, che funzione tipica dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle Asl è quella di prevenire eventi dannosi quale quello oggetto di causa.

L’eventuale responsabilità dell’ASL e del Comune, concorrente o esclusiva, deve essere misurata non con riferimento ai controlli connessi all’attuazione della legge n. 12 del 1995, previsti dall’art. 2, ma con riferimento all’obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi.

L’attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei Comuni secondo la legge della Regione Piglia, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera ‘accoglienza’ dei cani, mentre al ‘ricovero’ devono provvedere i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i Servizi veterinari delle ASL.

Il discrimine, ai fini della responsabilità dell’ASL e del Comune, risiede nella differenza fra ‘accoglienza’ e ‘ricovero’, posto che solo il secondo presuppone l’attività di recupero e cattura.

All’accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile. Non vi è invece un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile.

In tal senso, occorre verificare che vi sia stata, da parte di alcuno di detti enti, un’omissione di una delle predette attività, e cioè che l’Asl, pur potendo, non abbia provveduto alla cattura di un cane randagio, nel qual caso sarà responsabile dei danni che l’animale potrà provocare, o che, pur avendo provveduto a tale cattura, non abbia potuto affidare l’animale in custodia al Comune, nel qual caso ogni responsabilità per i danni sarà attribuita al Comune.

Ebbene, la mancata allegazione di specifici profili di colpa in capo alla p.a. ha impedito al Giudice di Pace e impedisce anche al Tribunale, in funzione di Giudice di appello, di accertare se l’evento dannoso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, fosse prevedibile ed evitabile in quel determinato momento e in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell’agente.

Il Tribunale di Taranto, rigetta l’appello e -in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla materia- compensa le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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