Anche se il fatto lesivo è avvenuto all’esterno dei locali della discoteca, non esclude automaticamente la responsabilità della stessa. Si concretizza quindi una responsabilità oggettiva per fatto altrui (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2851).
La vicenda
La vittima, mentre si trovava in discoteca con un gruppo di amici, aveva avuto una animata discussione con un altro gruppo di avventori. I due “gruppi” avevano proseguito la discussione al di fuori del locale, dopo essere stati invitati ad uscire dai due addetti alla sicurezza. Durante tale discussione, era sopraggiunto un addetto alla sicurezza, a sua volta uscito dalla discoteca, che aveva improvvisamente colpito la vittima con un violento calcio alla testa e al volto, provocandogli gravi lesioni personali (trauma cranico facciale, emorragia cerebrale intraparenchimale, rottura dei denti).
Le lesioni avevano reso necessario il suo ricovero in ospedale per diversi giorni e da cui era residuata una inabilità permanente di grado pari al 9-10%.
Per questo fatto, l’addetto alla security era stato sottoposto a procedimento penale e condannato in via definitiva e, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, sia l’autore della condotta illecita sia la società proprietaria e gestrice della discoteca, nonché datrice di lavoro del “danneggiante”, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni complessivamente subiti.
Il Tribunale di Udine accerta la responsabilità esclusiva dell’addetto alla security ai sensi dell’art. 2043 c.c. e lo condanna a pagare al soggetto leso, a titolo risarcitorio, la somma di 38.477,28 euro. I giudici rigettano, invece, la domanda proposta nei confronti della proprietaria della discoteca. In secondo grado, la Corte di Trieste conferma la esclusione di responsabilità in capo alla proprietaria della discoteca, sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale. Non riconosce quindi una responsabilità oggettiva per fatto altrui.
La responsabilità extracontrattuale e responsabilità oggettiva per fatto altrui
Particolarmente significativo l’aspetto della responsabilità extracontrattuale in capo all’addetto alla sicurezza. I Giudici di merito hanno ragionato nel senso che, avendo il ritenuto responsabile aggredito la vittima per “motivi personali”, aveva commesso il fatto al di fuori del locale (ad una distanza variabile tra i 30 e i 100 metri dal suo ingresso) dopo che era trascorso un considerevole lasso di tempo dal momento in cui la vittima e gli altri litiganti ne erano usciti e senza che vi fosse alcuna necessità di intervenire per assicurare la sicurezza all’interno della discoteca o per regolarne il flusso di ingresso.
Rilevato ciò, i Giudici hanno ritenuto che non vi fosse il presupposto dell’occasionalità necessaria, richiesto dall’art. 2049 cc, ai fini dell’accertamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, non potendosi reputare né – sotto il profilo oggettivo – che il fatto dannoso fosse stato agevolato o reso possibile dalle mansioni di addetto alla sicurezza a lui affidate dalla discoteca, né – sotto il profilo soggettivo – che l’autore dell’illecito avesse perseguito finalità coerenti con l’interesse imprenditoriale del proprio datore di lavoro.
L’intervento della Cassazione
In Cassazione il buttafuori contesta l’applicazione delle norme sulla responsabilità asseritamente facenti capo al titolare della discoteca e datore di lavoro.
L’addetto alla sicurezza deduce che tra le sue mansioni lavorative ci era anche quella di “buttafuori”, pertanto, l’aggressione posta in essere dal condannato (soggetto terzo della cui opera la società debitrice si era avvalsa per l’esecuzione della prestazione che formava oggetto del suo rapporto obbligatorio), assumerebbe rilievo non soltanto quale fatto illecito del preposto ai fini della responsabilità extracontrattuale della società preponente, ma anche quale fatto doloso dell’ausiliario, ai fini della responsabilità per inadempimento della società debitrice.
La responsabilità per i fatti commessi dai preposti ha natura oggettiva
La censura è fondata perché i giudici di appello hanno erroneamente applicato l’art. 2049 cc. La responsabilità per i fatti commessi dai preposti ha natura oggettiva e la sua ratio è quella di garantire che chi dispone dell’attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività. Richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subito dal terzo.
Il rapporto di preposizione non è altro che il lavoro subordinato in sé. Il fatto commesso deve essere illecito sia dal punto di vista oggettivo, che dal punto di vista soggettivo; la connessione non è altro che il nesso di occasionalità necessaria.
L’errore del Giudice di merito è quello di non avere considerato il dato decisivo che proprio l’esercizio delle incombenze che formavano oggetto del rapporto di preposizione (intercorrente tra di lui e la discoteca) aveva esposto la vittima all’ingerenza dannosa del preposto, rendendo possibile la commissione del fatto lesivo, il quale, anche se “esorbitante” dall’incarico ricevuto e rispondente ad una finalità personale in contrasto con quella perseguita dalla società preponente, aveva costituito lo sviluppo non imprevedibile – ancorché illecito e persino delittuoso – dello scorretto esercizio delle mansioni di addetto alla sicurezza.
La sussistenza del nesso di occasionalità necessaria
Ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto è il “normale sviluppo” dell’esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, e dunque, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimane nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all’ordinario espletamento” delle incombenze attribuite.
Queste non significa che sia, o debba essere, esclusa la degenerazione o l’eccesso nell’esercizio delle mansioni, o, ancora, la violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. Circostanze che, se, da un lato, evidenziano l’indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall’altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto.
La sentenza, in conclusione, viene cassata in relazione al motivo accolto.
Avv. Emanuela Foligno