Responsabilità professionale e dies a quo del termine prescrizionale

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In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato. La questione affrontata trae origine da un contratto di appalto inerente la ristrutturazione di un edificio, asseritamente eseguito in maniera imperita.
Il Tribunale adito con decisione depositata l’11/02/15, disattesa l’eccezione di nullità della citazione, dichiarava l’inammissibilità della reconventio reconventionis spiegata dall’attore, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto in ordine alla domanda di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento del direttore dei lavori e rigettava la domanda di risarcimento danni proposta verso il direttore dei lavori, in ragione della prescrizione della relativa azione.

La pronuncia di Appello

Successivamente, la Corte di Roma confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Per quanto qui di interesse, la Corte di appello rilevava che:

  • la possibilità di estendere al direttore dei lavori la responsabilità professionale ex art. 1669 c.c. si configurava nella sola ipotesi in cui si fosse fatto valere un inadempimento concorrente dell’appaltatore e del direttore dei lavori, nel senso che le condotte di entrambi, seppure diverse, avessero contribuito alla produzione dell’evento dannoso, mentre, nella fattispecie, il committente aveva dedotto l’esclusiva responsabilità del direttore dei lavori – per aver imposto all’appaltatore l’esecuzione dell’opera in maniera difforme dal progetto -, senza evidenziare profili di corresponsabilità di quest’ultimo, sicché si verteva in tema di inadempimento del contratto di prestazione d’opera, con la conseguente applicazione della prescrizione decennale.
  • a fronte dell’accertata estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione, era inutile l’accertamento nel merito della fondatezza della pretesa risarcitoria.
  • nel contestare il dies a quo del termine prescrizionale, non era stata articolata alcuna specifica censura avverso il passo della motivazione in cui, richiamando le deposizioni rese dai testi, nonché le risultanze documentali, era specificato che il committente era venuto a conoscenza dell’esecuzione delle opere in difformità rispetto al progetto fra il mese di settembre 1999 (data di sospensione dei lavori, di cui era stata data informativa al committente) e il mese di dicembre 1999 (data di interdizione dell’ingresso al cantiere e di sospensione dell’incarico nei confronti del direttore dei lavori), difformità denunciate soltanto con lettera del 22/02/10 e, quindi, dopo dieci anni.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Preliminarmente la S.C. evidenzia che la responsabilità professionale dell’appaltatore e del progettista direttore dei lavori derivano da due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto di appalto, l’altra dal contratto d’opera professionale. Al progettista direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatore può chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale.
Nel concreto, venendo il committente agito contro il solo direttore dei lavori per far valere le sue inadempienze, correttamente l’azione è stata reputata inerente alla prestazione d’opera professionale del direttore dei lavori, come tale soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità professionale dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3608 del 06/08/77).

Estensione della responsabilità professionale del direttore dei lavori

Questo significa che la responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c., avente natura extracontrattuale, avrebbe presupposto che il committente avesse evocato in giudizio tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, avessero contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione. Nel concreto, l’appaltatore non è stato chiamato in causa. Ad ogni modo, il termine di dieci anni dal compimento dell’opera per l’insorgenza della carenza costruttiva, ai sensi dell’art. 1669 c.c., ha natura sostanziale e non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall’attuazione dell’intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie.

Contestazioni e decorrenza della prescrizione

Le contestazioni inerenti le omissioni compiute dal direttore dei lavori, rientrano (sia che si tratti di imposizione di contegni difformi dalle prescrizioni negoziali e dalle regole dell’arte, sia che si tratti di omessa vigilanza sull’operato dell’appaltatore), negli inadempimenti che conseguono alla conclusione del contratto d’opera professionale, con la conseguente riconduzione della sua responsabilità nell’ambito di quella contrattuale.
Al riguardo, la sentenza impugnata ha dato atto che l’appellante non aveva svolto alcuna contestazione specifica avverso il rilievo del Tribunale secondo cui era emerso che il committente era venuto a conoscenza dell’esecuzione delle opere in difformità rispetto al progetto fra il mese di settembre 1999 (data di sospensione dei lavori, di cui era stata data informativa al committente) e il mese di dicembre 1999 (data di interdizione dell’ingresso al cantiere e di sospensione dell’incarico nei confronti del direttore dei lavori), difformità denunciate soltanto con lettera del 22/02/10. Correttamente la decorrenza del termine ordinario di prescrizione è stata fatta risalire al momento in cui il committente ha avuto conoscenza delle asserite difformità nell’esecuzione dell’appalto e dell’integrazione della violazione degli obblighi ricadenti sul direttore dei lavori, in correlazione con la sospensione dei lavori e con la sospensione dell’incarico verso il professionista.

Conclusioni sulla decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità professionale

Difatti, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista. Conseguentemente il ricorso viene integralmente respinto (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 11 marzo 2025, n. 6488).

Avv. Emanuela Foligno

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