Slitta a settembre il termine per presentare eventuali subemendamenti prima di passare alla discussione in aula al Senato

Anche la Commissione sanità del Senato ha rinviato a settembre l’approvazione del disegno di legge sulla responsabilità sanitaria che si sperava potesse essere chiuso entro la pausa estiva di Palazzo Madama per poi passare, dopo le vacanze, alla fase d’aula.

Ieri infatti, dopo la presentazione di nuovi emendamenti, il presidente della Commissione, Maria Grazia De Biasi, ha fissato al prossimo 6 settembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Le proposte di modifica più significative, presentate dal relatore della legge Amedeo Bianco, riguardano le linee guida e l’azione di rivalsa, due dei nodi su cui si concentrano i dubbi maggiori.

Per quanto riguarda le linee guida, il nuovo articolo 5 dispone che, nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche cui è affidata l’elaborazione delle linee guida, il decreto del Ministro della Salute dovrà stabilire: i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; la costituzione mediante atto pubblico; le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti,  alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica.

E ancora, si dovranno regolamentare le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

Quanto all’azione di rivalsa, disciplinata dall’articolo 9, l’emendamento del relatore specifica che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l’azione di rivalsa da parte della struttura.

In ogni caso l’importo dell’azione di responsabilità amministrativa o di surrogazione dell’assicuratore, per singolo evento, in caso di colpa grave, non potrà superare complessivamente una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.

Inoltre, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti.

Ulteriori novità riguardano poi la trasparenza dei dati. In particolare le modifiche all’articolo 4 prevedono che
la direzione sanitaria delle strutture pubbliche e private, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati, dovrà fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni dovranno essere fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.

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