Reversibilità, i criteri di ripartizione tra coniuge ed ex coniuge

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La pronuncia della Cassazione sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex moglie e la moglie superstite di un uomo deceduto

Con l’ordinanza n. 5268/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra la coniuge e l’ex coniuge di un uomo deceduto avente ad oggetto la ripartizione della pensione di reversibilità del defunto.

In sede di merito, la Corte di appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva ridotto al 35% la quota di pensione di reversibilità spettante all’ex moglie divorziata, attribuendo la restante parte, ovvero il restante 65%, alla moglie superstite.

La prima moglie si era quindi rivolta alla Suprema Corte, eccependo come il Giudice di secondo grado avesse errato nell’attribuire rilevanza ad un’asserita convivenza prematrimoniale tra il defunto e la seconda moglie. A suo avviso, infatti, tale circostanza non era stata dimostrata per mezzo di alcuna prova documentale.

I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, ritenendo il ricorso inammissibile.

Per la Cassazione, infatti, la giurisprudenza di legittimità riconosce alla convivenza prematrimoniale una rilevanza autonoma in sede di determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai singoli aventi diritto. In particolare, un consolidato principio di diritto, afferma che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì in distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”.

Dal Palazzaccio, inoltre, hanno specificato che nella determinazione delle quote spettanti a ciascun coniuge occorre tenere conto di altri elementi, tra i quali, l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le rispettive condizioni economiche dei due aventi diritto, la durata delle rispettive vite prematrimoniali. Il tutto senza però confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio.

La redazione giuridica

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