È legittima la revoca della patente disposta a seguito di una condanna penale di patteggiamento, essendo tale pronunzia equivalente, ex art. 445 comma 1, c.p.c. alla sentenza ordinaria

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revoca della patente fondato sulla sentenza penale divenuta esecutiva di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e segg. del c.p.p., noto come patteggiamento.

Tale circostanza a detta dell’imputato avrebbe dovuto determinare l’illegittimità del predetto provvedimento.

Il combinato disposto di cui gli artt. 120 del c.d.s. e dell’art. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 collegherebbe infatti la revoca della patente all’emanazione di una sentenza di condanna.

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici del Tar Palermo (Sezione Seconda, n. 2389/2019) che hanno definito il processo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Ebbene il Collegio ha rigettato il ricorso attesa la sua palese infondatezza nel merito.

Ed invero non sussiste la pretesa diversità fra la sentenza penale di condanna e quella emessa ex art. 444 c.p.p., posto che quando una norma assume l’esistenza di una condanna penale come presupposto (più o meno vincolante) per l’adozione di un provvedimento amministrativo, ovvero quale preclusione all’esercizio di determinate facoltà o diritti, a questi fini vale come sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c. p. p. (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 533 del 2018).

La decisione

Già in passato i giudici amministrativi del Collegio siciliano hanno avuto modo di puntualizzare che “a prescindere dal fatto che l’art. 445 c.p.p. esclude l’efficacia delle pronunzie emesse a seguito di patteggiamento nei giudizi civili, ma non in rapporto ai procedimenti amministrativi (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6497) e che rispetto agli effetti extra penali che l’ordinamento ricollega al fatto giuridico della condanna, la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è del tutto equivalente, ex art. 445 comma 1, c.p.c. alla sentenza ordinaria” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2067 del 2018).

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione convenuta.

La redazione giuridica

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