È stato condannato per violenza sessuale il professore che durante una lezione di educazione fisica aveva dato un bacio sulla guancia di un’alunna, avendo già tentato di baciarla sulla bocca
La vicenda
La Corte di Appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di un docente di educazione fisica di un istituto scolastico secondario di primo grado, per il reato di violenza sessuale.
L’accusa era quella di aver costretto un’allieva di età inferiore ai 14 anni a subire, all’interno della scuola, atti sessuali, abbracciandola da dietro e baciandola sulla guancia dopo aver tentato di farlo sulle labbra, senza riuscirci per la resistenza opposta da quest’ultima.
Contro il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione anche in ordine alle contraddittorie dichiarazioni della persona offesa e la mancata derubricazione del fatto contestato al tentativo di violenza sessuale seguito da desistenza o a violenza privata.
Il giudizio di legittimità
Ma il ricorso non è stato accolto. La Corte di merito pugliese, con motivazione approfondita ed intrinsecamente coerente, aveva posto in evidenza come la reazione immediata della vittima, chiusasi nel silenzio senza esternare il suo stato di turbamento, fosse pienamente compatibile con il tumulto emotivo che l’aveva assalita a fronte del gesto tanto invasivo ed altrettanto inaspettato del professore, e che il disagio manifestatosi solo il giorno successivo quando si era confidata con la compagna di scuola con cui aveva un rapporto preferenziale, rispondeva alla necessità di liberarsi dal peso che la opprimeva, tanto da essere sfociato in un pianto.
Infondata è stata ritenuta anche la doglianza relativa alla mancata derubricazione del delitto ascritto nel mero tentativo. Ed invero, la pronuncia della corte territoriale era coerente con “l’accertata dinamica dell’episodio delittuoso, consistito nell’immobilizzazione della vittima cinta dal di dietro così da tenerne ferme le braccia per poterla baciare in bocca senza tuttavia riuscirci”.
Escluso il tentativo del reato di violenza sessuale
La Cassazione (Terza Sezione Penale, sentnza n. 43423/2019) al riguardo ha chiarito che “se ai fini della configurabilità del tentativo vale per i toccamenti il principio secondo il quale questi debbano considerarsi atti idonei in modo non equivoco a ledere la libertà sessuale della vittima ove riguardino parti corporee diverse da quelle genitali od erogene allorchè, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l’agente non riesca a toccare la parte corporea intima della persona presa di mira ovvero non abbia provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime, diversa è la qualificabilità del fatto allorquando si tratti del bacio che di per sè può comportare, indipendentemente dalla zona corporea che viene attinta, il coinvolgimento della dimensione sessuale della vittima atteso il diverso significato e la conseguente valenza che è suscettibile di assumere nel rapporto interpersonale, e che pertanto rientra, valutato il contesto di riferimento, nel delitto in esame nella forma consumata”.
Ad ogni modo “quantunque diverso fosse il proposito dell’agente, l’azione conclusasi in concreto con il bacio datole sulla guancia doveva ritenersi portata a compimento attesa la valenza sessuale dell’atto” (…) quel gesto (visto lo specifico contesto in cui era stato posto in essere) era senza dubbio espressione di una evidente carica erotica, indirizzata all’invasione della sfera sessuale della giovane allieva”.
La nozione di atto sessuale per la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che rientra nell’accezione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis c.p., non soltanto ogni forma di congiunzione carnale, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014).
Ed invero, essendo il reato in esame posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, tale configurazione si riflette necessariamente sulla natura dell’atto in cui si estrinseca la condotta materiale dell’agente, avuto riguardo alla sua ambivalenza che, al di là dell’intendimento perseguito dal suo autore, ricade comunque sulla vittima.
Il bacio è atto sessuale vero e proprio
E’ perciò dalla stessa natura del bene giuridico protetto che deve ricavarsi la natura sessuale del gesto tutte le volte in cui lo stesso, pur concretizzandosi in un contatto corporeo, attinge parti che non necessariamente rientrano in quelle tradizionalmente definite come erogene, essendo la sfera della sessualità, che non resta confinata sul piano strettamente fisico ma involge anche la sfera psichica come quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento.
In quest’ottica anche i baci e gli abbracci possono essere espressione di pulsioni anche diverse da quella strettamente erotica e pertanto “devono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014)”.
Con specifico riferimento al bacio, la giurisprudenza di legittimità è uniformemente orientata nel ritenerlo “atto sessuale” vero e proprio anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra (Sez. 3 n. 41536, 29 ottobre 2009), essendo idoneo a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo.
La decisione
Nel caso di specie, la inusuale condotta dell’imputato in un contesto che non giustificava alcuna effusione di tipo soltanto affettuoso – come potrebbe accadere nel caso di un saluto tra due persone, quand’anche si tratti di un professore e di una sua alunna, al momento di incontrarsi o di andar via -, essendo il fatto avvenuto nel mezzo di una lezione di educazione fisica e segnatamente nel corso delle misurazioni dell’altezza delle singole allieve, peraltro all’interno di uno spogliatoio e dunque di un luogo solo occasionalmente frequentato, ha portato i giudici della Suprema Corte a confermare l’indubbia connotazione sessuale del bacio sulla guancia dell’allieva.
Avv. Sabrina Caporale
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