Respinto il ricorso dell’INPS che chiedeva a un cittadino la restituzione delle somme erogate dopo la revoca della pensione di invalidità civile per cieco assoluto
Con l’ordinanza n. 35030/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la decisione dei Giudici di appello di dichiarare insussistente il diritto dell’Istituto ad ottenere da un cittadino la restituzione di euro 128.152, percepiti a titolo di pensione di invalidità per cieco assoluto a seguito della revoca, disposta dall’INPS con nota del 20 settembre 2010, decorrente dal 14 luglio 2004 e sino all’agosto 2008. Tale prestazione, a seguito di una prima revoca decorrente dal primo settembre 1997, era stata riconosciuta con sentenza del Tribunale, passata in giudicato; la Corte territoriale, riformando la decisione di prime cure, aveva qualificato l’azione esperita quale actio iudicati ed aveva applicato alla fattispecie il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 383 del 1999 – secondo il quale in materia di invalidità pensionabile la situazione già accertata in un precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, occorrendo effettuare un raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi sia stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o della situazione normativa; nel caso di specie, essendo mutata solo l’interpretazione giurisprudenziale relativa alla rilevanza delle condizioni reddituali, non trovando applicazione le disposizioni relative al riconoscimento ex novo della prestazione (compreso l’art. 42, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 conv. in I. n.326 del 2003), doveva ritenersi inibita l’azione di recupero pretesa dall’INPS stante l’intangibilità del giudicato.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato costituito dalla sentenza del 2005 del Tribunale, sostenendo che l’accertamento del diritto del ricorrente alla pensione derivante dal giudicato non poteva impedire la verifica del permanere dei requisiti economici, trattandosi di prestazione assistenziale, con riferimento ai periodi successivi a quelli coperti dal giudicato e che il ricorrente con il presente giudizio aveva inteso impugnare la revoca disposta con comunicazione ricevuta il 20 settembre 2010 che riguardava annualità diverse da quelle oggetto della sentenza passata in giudicato; ciò sarebbe avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che a seguito della revoca della prestazione assistenziale il giudice è chiamato ad accertare, qualora si domandi in giudizio il ripristino, la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge al momento della nuova domanda.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso.
La Corte di merito aveva, in primo luogo, qualificato la domanda quale azione tendente a conseguire l’integrale esecuzione della sentenza del 2005, con la quale il giudice del lavoro aveva condannato l’INPS a ripristinare l’erogazione della pensione di invalidità per ciechi assoluti a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di revoca; tale aspetto non poteva essere sindacato in sede di legittimità, in quanto l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima; dopo aver qualificato l’azione, la Corte aveva poi valutato l’incidenza degli effetti del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale del 2005 in modo conforme al consolidato convincimento espresso dalla Cassazione, secondo cui il giudizio in materia dì prestazioni assistenziali e previdenziali non è un giudizio impugnatorio del provvedimento amministrativo, ma ha ad oggetto il diritto alla prestazione, sicché l’accertamento giudiziale deve concernere la sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione richiesta; ciò era accaduto nel corso del giudizio definito dal Tribunale nel 2005, in cui il riconoscimento del diritto alla prestazione aveva richiesto l’accertamento giudiziale della condizione clinica ed economica del beneficiario della prestazione, a quel momento, e rispetto a tale accertamento si era formato il giudicato.
Le Sezioni Unite, con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, hanno precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all’esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione; in ciò consiste il principio dell’intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale; tale principio è stato applicato anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, affermandosi anche a tale proposito che qualora si controverta sulla legittimità della revoca della medesima prestazione, è necessario procedere al raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella esistente al momento della revoca, per verificare se vi sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e comunque un recupero.
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva accertato, senza che il ricorrente lo avesse contestato con la necessaria specificità e con idoneo motivo di ricorso, trattandosi di eventuale errore di motivazione, che la sentenza passata in giudicato aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti era del tutto irrilevante il requisito reddituale. Inoltre, la pretesa dell’Inps comunicata con nota del 20 settembre 2010, era relativa alla restituzione dei ratei corrisposti era riferita al periodo 14 luglio 2004 (data di presentazione del ricorso avverso la prima revoca) – 8 agosto 2008, quindi coincidente in parte con l’ambito temporale coperto dalla citata sentenza passata in giudicato; la sentenza impugnata aveva pure escluso che l’Istituto avesse prospettato l’avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento, essendosi limitato ad evidenziare la modifica dell’interpretazione giurisprudenziale relativamente alla rilevanza dell’elemento reddituale.
La redazione giuridica
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