Il decesso del lavoratore è correlato eziologicamente con l’infortunio del 30/3/2016 con conseguente diritto dei congiunti di ottenere la rendita Inail riservata ai superstiti (Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, Sentenza n. 369/2021 del 12/11/2021- RG n. 1538/2019)
Gli eredi citano a giudizio l’Inail deducendo che il decesso del lavoratore, avvenuto per causa di necrosi acuta del miocardio, deve ritenersi determinato dal tipo di lavorazione espletata, in assenza di altre possibili cause e chiedono la liquidazione delle prestazioni di legge (rendita ai superstiti).
Il Tribunale evidenzia che per l’accertamento dell’esistenza di tale nesso eziologico è necessario fare riferimento al criterio dell’equivalenza delle cause (v. art. 41 c.p..) , in virtù del quale sono irrilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l’evento.
È poi noto che in materia di infortunio sul lavoro, la causa violenta richiesta ai fini dell’indennizzabilità dall’art. DPR n. 1124 del 1965 deve consistere in un evento lesivo che opera ab extrinseco , ossia dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, ovvero in uno sforzo compiuto da quest’ultimo per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell’ambiente di lavoro, sforzo che, con azione rapida ed intensa, abbia determinato una lesione dell’organismo (Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 1997, n. 12671).
La causa violenta, pertanto, deve consistere in una forza che agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, dando occasione ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente cronologico -topografico, ma eziologico, quanto meno mediato ed indiretto ed è ravvisabile anche in uno sforzo fisico, il quale non deve necessariamente esulare dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia stato addetto, purché si riveli diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, ed abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione.
In ordine alle modalità dell’evento infortunistico, le dichiarazioni rese agli ispettori del SPSAL dell’ASL di Teramo, nel corso dell’inchiesta amministrativa relativa al sinistro, risultano specifiche e dettagliate nella descrizione dei momenti in cui il lavoratore, persi i sensi, era caduto a terra.
Conseguentemente, il lavoratore è stato colto dal malore in occasione dell’esecuzione del lavoro di attrezzaggio della pressa con un nuovo stampo, operazione che richiede uno sforzo fisico, anche a causa del peso del cavo che l’operaio addetto deve porre sulla pressa, cavo che la vittima reggeva in mano quando è stato colto dal malore.
Il CTU ha accertato: “La mancanza di riscontri clinico -anamnestici è confermata anche dai ripetuti certificati di idoneità rilasciati dal medico del lavoro nel corso degli anni. L’improvviso decesso è occorso durante l’abituale attività lavorativa che prevedeva la movimentazione di carichi. La circostanza soddisfa i postulati relativi alla causa violenta: azione rapida (la causa deve agire con una modalità concentrata nel tempo) ed esterna all’organismo (sforzo eccessivo inteso come espletamento di una forza muscolare eccessiva…) configurando l’infortunio che ha scatenato l’evento infartuale. Nel caso in esame lo sforzo fisico avrebbe avuto il ruolo efficiente e determinante senza il quale la lesione non sarebbe avvenuta”.
In sintesi, nel corso dell’attività lavorativa, per effetto dello sforzo fisico, si è verificata la rottura di una placca che ostruiva parzialmente la coronaria destra. I processi coagulativi scatenati dall’evento hanno portato rapidamente all’occlusione completa del vaso, come attestato dal referto autoptico che parla di “placca ateromasica su cui si è stabilizzato un coagulo trombotico occludente interamente il vaso. L’ischemia miocardica acuta che ne è conseguita ha velocemente innescato un’aritmia fatale (fibrillazione ventricolare) con arresto cardio-respiratorio, determinando quella che viene comunemente definita “morte improvvisa. Il decesso è stato immediato e, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione iniziati meno di 15′ dopo l’evento”.
Il Giudice aderisce alle conclusioni tratte dal CTU ed accoglie la domanda dei congiunti dichiarando che il decesso è correlato eziologicamente con l’infortunio del 30/3/2016, con conseguente diritto di ottenere la rendita Inail riservata ai superstiti.
Avv. Emanuela Foligno
Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui
Leggi anche:
Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio