Il sinistro in questione viene ritenuto causato in via principale dal precario stato della sede stradale, allagatosi per via delle piogge, e dalla velocità di marcia tenuta dalla vettura, che avrebbe peggiorato le conseguenze del fenomeno dell’acquaplaning (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1510/2021 del 16/11/2021-RG n. 600377/2011)

Il danneggiato conviene a giudizio la Provincia di Brindisi e Allianz S.p.A., quale impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS esponendo che il giorno 25 ottobre 2010, alle ore 14,20 circa con pioggia in corso, alla guida della propria autovettura, mentre si apprestava a percorrere un tratto curvilineo per lui destrorso, sarebbe stato superato da una autovettura, rimasta sconosciuta, che viaggiava nello stesso senso di marcia, in colonna e dietro ad altra autovettura che seguiva da tergo l’attore; che il conducente del mezzo poi rimasto sconosciuto avrebbe effettuato una manovra di sorpasso lungo il tratto curvilineo, sarebbe quindi rientrato repentinamente nella propria corsia di marcia, non osservando la distanza laterale di sicurezza dal veicolo, stringendolo sulla destra e urtandolo di striscio sulla sua parte anteriore sinistra, e costringendolo a deviare verso destra ed a planare in una pozzanghera creatasi sul manto stradale e che determinava l’allagamento della sede stradale in quel punto della corsia percorsa; che, per effetto del fenomeno dell’aquaplanning, i pneumatici di destra della sua auto si sarebbero affossati nella pozzanghera, il veicolo avrebbe quindi ruotato verso destra, uscendo fuori strada, impennandosi e capovolgendosi sull’asfalto, arrestandosi infine ai margini della carreggiata; l ‘auto che avrebbe effettuato il sorpasso si sarebbe quindi dileguata.

Invoca, quindi, il risarcimento dei danni subiti sia nei confronti della Compagnia garante per il FGVS, sia nei confronti della Provincia di Brindisi per omessa manutenzione della strada a causa dell’allagamento verificatosi.

Entrambi i convenuti contestano la responsabilità dell’evento occorso all’attore.

Il Tribunale, invece, ritiene la domanda parzialmente fondata.

Il sinistro in questione viene ritenuto causato in via principale dal precario stato della sede stradale, allagatosi per via delle piogge, e dalla velocità di marcia tenuta dalla vettura, che avrebbe peggiorato le conseguenze del fenomeno dell’acquaplaning.

Non risulta provata invece l’incidenza sotto il profilo causale della eventuale turbativa causata dalla presenza di un altro veicolo rimasto sconosciuto, colpevole di avere effettuato un’improvvida manovra di sorpasso senza rispettare la distanza laterale di sicurezza.

La ricostruzione del nesso eziologico trova sostegno nelle valutazioni fornite dal CTU che ha chiarito come l’evento, per le modalità di svolgimento, potrebbe essere stato causato dalle condizioni della strada e dalla velocità di marcia del danneggiato stesso.

Secondo il CTU la vettura dell’attore “sarebbe diventata ingovernabile a seguito dell’attraversamento di una pozzanghera d’acqua e sarebbe andata a scontrarsi contro un muretto posto sulla destra, avvitandosi in un moto rotatorio già iniziato a seguito della perdita di aderenza sull’asfalto per la presenza di acqua stagnante, durante la curva destrorsa”.

Ed ancora “la dinamica descritta da parte attrice appare sicuramente compatibile con la perdita di controllo del mezzo conseguente all’attraversamento di una zona di asfalto ricoperta di acqua stagnante, con il successivo urto e sollevamento contro un muretto di protezione ed infine con una traiettoria curvilinea destrorsa percorsa nello stesso istante, concludendo che l’eccessiva velocità di marcia dell’auto unitamente alle condizioni della sede stradale possa innescare una reazione analoga a quanto descritto dalla parte attrice come invece conseguenza di una azione strisciante di un veicolo in fase di sorpasso.”

Anche il CTP della Compagnia dubita che l’autovettura dell’attore sia stata impattata sul laterale da altro veicolo, poi dileguatosi.

Oltretutto, le prove testimoniali non hanno chiarito la dinamica del sinistro e l’urto tra i due veicoli.

Il CTU ha chiarito “che il moto di inerzia tenuto dalla vettura dell’attore, il suo ribaltamento e lo strisciamento per diversi metri in posizione capovolta costituiscono elementi certi che indicano una rilevantissima energia cinetica del veicolo, direttamente proporzionale alla sua velocità tenuta, senz’altro superiore ai 50 Km/h e non consona allo stato dei luoghi, in considerazione della pioggia e della traiettoria curvilinea della strada percorsa…(…)… 30% l’incidenza percentuale della condotta di guida tenuta dall’attore, attribuendo per il resto l’evento sotto il profilo causale alle condizioni della sede stradale, allagatasi per via di un errato drenaggio ed una errata pendenza del tratto stradale che causa inevitabilmente una condizione di pericolo per tutti i mezzi che vi transitano sopra, in quanto soggetti al fenomeno dell’aquaplaning che genera una perdita di controllo del mezzo condotto “.

I Carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno indicato la presenza di “strada asfaltata e bagnata in pessime condizioni dovute alla presenza di ampi specchi di acqua ristagnata sulla corsia li giacente per via della pioggia caduta sino a quel momento “. …..”Sull’asfalto, esattamente nella corsia percorsa dall’auto in questione si nota una ampia pozzanghera formatasi durante la pioggia caduta sino a quel momento …” e che “… è visibile l’ampio specchio d’acqua piovana che invade più della metà della corsia in parola “.

Ergo, è pacifico che lo stato di manutenzione della strada non può ritenersi consono con la conseguenza che la Provincia convenuta sia responsabile per omessa manutenzione.

Pertanto, il fattore eziologicamente rilevante a causare l’evento verificatosi è il fenomeno dell ‘aquaplaning, ovvero del galleggiamento del veicolo in movimento su uno strato d’acqua esteso, reso possibile dalle precarie condizioni manutentive del bordo stradale e che concausa dello stato sia stata la condotta di guida dell’attore, che, non procedendo ad una velocità adeguata all’andamento curvilineo della strada percorsa ed alle condizioni metereologiche, ha concorso, in un misura del 40%, alla perdita del controllo del mezzo ed alla sua collisione col muro presente nelle vicinanze.

In tale misura vengono ridotti e liquidati i danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti all’attore.

Avv. Emanuela Foligno

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