Una sentenza della corte d’Appello di Catanzaro condanna l’Inail a risarcire un tecnico di laboratorio ammalatosi leucemia mieloide per aver inalato sostanze tossiche sul posto di lavoro 

E’ un caso unico nel suo genere quello che vede protagonista un tecnico di laboratorio cosentino che, in base alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emanata nelle scorse ore, sarà risarcito per aver contratto sul posto di lavoro la leucemia mieloide cronica, una patologia determinata dall’inalazione di sostanze tossiche nel laboratorio istologico in cui lavorò dal 1973 al 1995.
L’uomo, dopo la diagnosi della malattia, era stato allontanato dall’ambulatorio dalla Asl di Cosenza che lo aveva assegnato ad altre mansioni. Nel 2008 veniva rigettata la sua istanza di invalidità civile del 100 per cento. E’ a questo punto che il tecnico si rivolge a dei legali per ottenere i benefici previsti dalla legge 104; sono proprio i legali, dopo aver appreso la sua storia, a richiedere un parere medico circa il possibile nesso tra la patologia e il lavoro svolto.
Certificati medici alla mano gli avvocati richiedono all’Inail di riconoscere, in via amministrativa, la patogenesi lavorativa e la liquidazione della relativa rendita, ma, avendo avuto riscontro negativo, decidono in accordo con il loro assistito di agire giudizialmente sostenendo, nel ricorso presentato al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, che il fattore scatenante la leucemia fosse l’esposizione del lavoratore a sostanze nocive e cancerogene quali il benzene e la formaldeide che venivano manipolate e inspirate dal tecnico del laboratorio.
Il Tribunale di Cosenza, in prima istanza, rigettava la richiesta di risarcimento. Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal giudice in un primo momento affermava che la leucemia mieloide era determinata dal fumo di sigaretta; successivamente, accoglieva il rilievo della difesa secondo cui le sostanze sprigionate dal fumo di sigaretta, diossina e formaldeide sono parimenti causali all’insorgere della malattia rispetto a quelle che venivano aerodisperse e inalate durante la preparazione dei reperti istologici. Il CTU pertanto affermava di non essere in grado di poter stabilire se nella determinazione della malattia fosse prevalente il tabagismo o l’esposizione lavorativa alle sostanze tossiche.
L’Inail dal canto suo sosteneva che il diritto del lavoratore era prescritto in quanto erano trascorsi 15 anni dalla diagnosi della malattia, avvenuta nel 1995, evidenziando, inoltre, che non sussistevano altre sentenze che avessero riconosciuto l’origine professionale della leucemia mieloide, ovvero precedenti giurisprudenziali che affermassero che tale malattia fosse provocata dal benzene e dalla formaldeide
La Corte di Appello di Catanzaro ha invece ribaltato la sentenza del Tribunale di Cosenza riconoscendo, senza disporre ulteriori accertamenti o supplementi di istruttoria, l’origine lavorativa della patologia, nonché il diritto del lavoratore a percepire la rendita per malattia professionale commisurata ad un danno biologico del 30 per cento e condannando l’Inail al pagamento sia dei ratei maturati dal 2009 sia delle spese legali.
 
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