Cari lettori, in questo articolo mi occuperò delle spese e dell’obbligo sussistente in capo alla parte processuale di remunerare il proprio difensore

Cari lettori, in questo articolo mi occuperò delle spese e dell’obbligo sussistente in capo alla parte processuale di remunerare il proprio difensore, con specifico riguardo alla figura del penalista, che ha dunque svolto attività professionale nell’interesse del proprio assistito.
Chiariamo, dunque, immediatamente che in Italia sia il difensore di fiducia, che quello di ufficio, devono esser pagati, alla stregua dei parametri indicati nel tariffario forense.
Come si calcola la parcella dell’Avvocato ?
Si calcola tenendo conto dei parametri enunciati dal D.M. n° 55/14, ossia dal c.d. tariffario forense.
Invero, per calcolare le spettanze del penalista occorre innanzitutto verificare l’Autorità Giudiziaria dinanzi la quale il professionista espleta la propria attività difensiva; poi, occorre tener conto dell’attività svolta e da svolgersi, espressamente indicata dalle c.d. fasi, che sono: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/dibattimentale e fase decisionale.
Infine, occorre calcolare il valore, che può essere minimo, medio e massimo e suscettibile di aumenti e di diminuzioni, in ragione ad esempio del numero di parti processuali assistite, della complessità delle questioni giuridiche affrontate, etc.
Ne consegue, dunque, che è a discrezione del Professionista richiedere al cliente il pagamento del proprio onorario, attenendosi ai parametri indicati nel tariffario forense nonché all’A.G. dinanzi la quale ha svolto la propria attività professionale, con la possibilità di aumentare ovvero di diminuire in percentuale il correlativo importo.
Ebbene, ma in quali casi l’Avvocato non va pagato dal cliente ?
Nel caso in cui la parte processuale risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con apposito provvedimento giurisdizionale, emesso dopo aver accertato la sussistenza di tutti i presupposti di Legge ovvero nel caso di dipendenti pubblici, assolti con sentenza pronunciata in nome del popolo italiano per fattispecie di reato contestate nell’esercizio delle proprie pubbliche funzioni.
Invero, nel primo caso il cliente non dovrà corrispondere nulla all’Avvocato e questi, a sua volta, risulterà esonerato dal pagamento dei diritti di cancelleria, per l’estrapolazione di qualsiasi atto processuali.
Nel secondo caso, invece, il dipendente pubblico, processato in ragione di attività connesse alla propria funzione ed assolto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., potrà richiedere all’ufficio di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute, le quali dovranno naturalmente essere documentate.
Chiarito ciò, risponderò ad un altro quesito che molto spesso il cliente pone all’Avvocato e cioè: in caso di assoluzione, l’Avvocato deve esser pagato ?

La risposta e assolutamente si !
Caro cliente, se sei stato assolto “evidentemente” lo devi al tuo legale, il quale ha messo a tua disposizione le sue competenze giuridiche e la sua professionalità ed ha consentito di dimostrare la tua estraneità rispetto alle imputazioni che la Magistratura Inquirente ti aveva in precedenza contestato.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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