Da un rapporto redatto da Amnesty International 2017/2018 si evince che le relazioni omosessuali in Gambia sono un reato. Una legge approvata nell’ottobre 2014 punisce il reato di “omosessualità aggravata” con pene carcerarie fino all’ergastolo
Per tali ragioni, la Corte d’Appello di Catanzaro ha riconosciuto il diritto di un cittadino del Gambia ad ottenere lo status di rifugiato in Italia.
La vicenda
Inizialmente la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino africano.
Cosicché quest’ultimo aveva presentato ricorso al Tribunale civile di Catanzaro al fine di ottenere lo status di rifugiato. A sua detta, la Commissione territoriale non aveva tenuto conto della situazione particolare e del clima di tensione che da tempo caratterizzano il suo paese, nonché della problematicità della sua situazione personale, essendo omosessuale in uno Stato in cui tale condizione è considerata reato.
Nel giudizio si costituiva il Ministero dell’Interno, depositando apposita comparsa di risposta in cui chiedeva il rigetto del ricorso.
Ed invero, all’esito dell’istruzione documentale, il Tribunale civile di Catanzaro rigettava l’istanza.
Con sentenza n. 2115/2019 la Corte d’Appello di Catanzaro ha, invece, riformato la sentenza e accolto il ricorso del richiedente lo status di rifugiato perché fondato.
Il riconoscimento dello status di rifugiato
Il collegio calabrese ha innanzitutto ricordato come, ai sensi dell’art. 2 del D. L.vo 19,11.2007 n. 251, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese.
Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono in primo luogo (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10 comma 2; e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale, f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
La decisione
Come appare evidente, affinché possa essere riconosciuto lo status di rifugiato occorre che tali atti siano collegati a ben specifici atti di persecuzione indicati nell’art. 8, e cioè riconducibili a motivi dì a) “razza” (riferita a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) “religione” (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da riti di culto celebrati in provato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte) ; e) “nazionalità” (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) “particolare gruppo sociale” (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede che è fondamentale per l’identità o la coscienza ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell’orientamento sessuale); e) “opinione politica” (professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).
Ebbene, nel caso in esame la Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato al soggetto richiedente, essendo accertato, sulla scorta delle relazioni psicologiche allegate, la sua omosessualità e dunque il rischio di essere esposto a pesanti discriminazioni e minacce da parte di attori non statali nel suo Paese d’origine, proprio in ragione del suo orientamento sessuale.
La redazione giuridica
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