Ricoverato per 32 anni in un ospedale psichiatrico: risarcito il danno non patrimoniale

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bimba morta dopo 4 dimissioni

Il TSO illegittimo non è assimilabile alle ipotesi di ingiusta detenzione cautelare disposta ed eseguita in un ambito penale, sicché non è consentita l’applicazione in via analogica dei criteri risarcitori stabiliti dall’art. 314 c.p.p.

La vicenda

Nel 2008 l’attore convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Complesso Monumentale, allora ospedale psichiatrico, ove nel 1967, all’età di nove anni, fu ricoverato, ivi permanendo fino al 1999, anno in cui fu dimesso in considerazione della sua capacità di autogoverno.

Dalla cartella clinica era emerso che, per tutti quegli anni, era stato trattenuto all’interno dell’istituto per ragioni di carattere umanitario e che durante gli anni trascorsi in ospedale non avesse mai avuto bisogno di psicofarmaci, in quanto mai gli fu diagnosticata alcuna malattia mentale.

L’attore allora agì in giudizio al fine di sentire accertare l’illegittima condotta dell’ospedale psichiatrico, per averlo privato dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale, la dignità e il decoro, con conseguente danno esistenziale, morale e biologico, anche in ragione dell’astratta configurabilità dei reati di cui agli artt. 605, 610 e 623 c.c..

A tal fine, chiese il risarcimento di tutti i danni patiti, previo riconoscimento della responsabilità della struttura ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Si costituì in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale, quale ente gestore del Complesso Monumentale (..), eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del diritto azionato.

Nel merito chiese, invece, il rigetto della domanda, deducendo che la permanenza dell’attore presso la struttura fosse avvenuta, sino al compimento della maggiore età, per ragioni esclusivamente umanitarie, dopo essere stato abbandonato, rifiutato dalla madre, e che, al compimento della maggiore età, egli per sua libera scelta rimase ospite del nosocomio; negò, pertanto, l’esistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata ed i danni subiti, affermando, invece, la buona fede dei sanitari della struttura.

In primo grado, l’adito Tribunale condannò l’Azienda Sanitaria Provinciale, quale ente gestore del Complesso Monumentale, al pagamento della somma complessiva di 50.000 a titolo di danno non patrimoniale in favore dell’istante, considerando che la condotta dei sanitari si era tradotta nella lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, avendo privato l’attore della chance di essere inserito in un nucleo familiare. Escluse invece, la liquidazione del danno biologico.

La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro ed infine, impugnata con ricorso per Cassazione da parte dell’originario ricorrente.

Oggetto del ricorso, l’errata quantificazione del danno non patrimoniale, sia perché inadeguato rispetto al danno da perdita della possibilità di essere inserito in un nucleo familiare, sia per non aver tenuto conto della privazione della libertà personale da lui subita, nonché l’enorme danno psicologico, conseguito all’ingiustificato ricovero.

La corretta applicazione della tutela del bene alla salute, costituzionalmente garantito, avrebbe invece, imposto – a sua detta – al giudice di merito di riconoscere un rilevante risarcimento, da liquidare – in mancanza di c.t.u. – in via equitativa. E, in ogni caso, a fronte dell’illegittima privazione della libertà personale durata per tutto il tempo del ricovero (corrispondente con tutta la sua giovinezza) egli avrebbe avuto diritto al risarcimento di una sofferenza analoga a quella del soggetto sottoposto a misure la limitative della libertà personale in assenza dei presupposti di legge. In quest’ottica, la corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione in via analogica, del criterio di cui all’art. 314 c.p.p. per la riparazione da ingiusta detenzione.

Ma il ricorso è stato dichiarato infondato dai giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 22177/2019) i quali hanno preliminarmente ricordato che “il risarcimento del danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138), è subordinato all’esistenza di una lesione all’integrità psicofisica medicalmente accertabile”.

Nella fattispecie in esame tale lesione era stata esclusa dai giudici del merito con valutazione incensurabile in sede di legittimità.

Ed invero, nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale aveva già tenuto conto della compromissione delle relazioni con il mondo esterno che egli aveva subito a causa del prolungato ricovero presso l’istituto, e del fatto che tale ricovero l’avesse indotto a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe potuto fare in assenza della condotta illecita da parte dei sanitari, quali la possibilità di coltivare gli studi e quindi, di svolgere attività lavorative che richiedono un’istruzione, con la conseguenza che una nuova liquidazione avrebbe comportato una ingiusta duplicazione di poste risarcitone.

I giudici della Suprema Corte hanno infine, chiarito che “nonostante sia indubitabile che il TSO illegittimo colpisca la persona in modo simile all’ingiusta detenzione perché determina la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull’immagine, le relazioni ed il campo lavorativo, non è applicabile in via analogica in simile ipotesi la speciale disciplina dettata dagli artt. 314 e 315 c.p.p. per le fattispecie di detenzione cautelare ingiusta disposta ed eseguita in un ambito penale (Cass. pen. Sez. IV, 05-05-2008, n. 17718)”.

Per tutti questi motivi il ricorso è stato rigettato e confermata in via definitiva la decisione impugnata.

La redazione giuridica

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