La rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di merito di nominare un avvocato d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina

La vicenda

Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta formulata da un avvocato nell’interesse del proprio assistito, volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale e divenuta irrevocabile, oltre alla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la citata sentenza.

Per il tribunale toscano il giudice della cognizione aveva giustamente nominato per la difesa del predetto imputato, un avvocato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, a seguito della rinuncia al mandato difensivo effettuata dal difensore di fiducia nel corso dell’udienza dibattimentale e ciò al fine di garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Contro tale ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione della legge processuale.

Ma il ricorso non è stato accolto. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità , “la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina” (Cass. Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015).

Ebbene nel caso in esame, non avendo il Tribunale proceduto alla nomina di un difensore di ufficio dopo la pronuncia di condanna resa a carico dell’imputato nella medesima udienza, “l’appello avrebbe potuto essere legittimamente proposto sia da detto difensore “sostituto” – al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p. -, sia dal difensore rinunciante atteso che, a norma dell’art. 107 c.p.p., la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio”.

Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata è stata confermata e respinto invece, il ricorso difensivo (Cassazione, sentenza n. 46435/2019).

La redazione giuridica

Leggi anche:

ONORARI DIFENSIVI: E’ VALIDA LA CESSIONE DEL CREDITO TRA CLIENTE E AVVOCATO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui