La Cassazione si è espressa in merito al risarcimento per la morte di una bimba di 1 anno in un delicato caso di responsabilità medica

In caso di danno parentale, quale può considerarsi una cifra congrua relativamente al risarcimento per la morte di una bimba di 1 anno?
Su questa delicata questione di responsabilità medica, si è espressa la Cassazione con la sentenza numero 29333/2017.
Per i giudici, se il medico ecografista non diagnostica una grave malformazione che porta al prematuro decesso della piccola, il risarcimento per la morte di una bimba di 1 anno calcolato nella cifra di 200 mila euro va considerato congruo.
Per la morte di una bambina a 1 anno di età, causata dalle malformazioni non rilevate dall’ecografia prenatale del feto, la Cassazione valuta come sufficienti 200 mila euro per il risarcimento. Questo include il danno parentale e quello del dolore subito dai genitori.

Si tratterebbe, infatti, di una somma ragionevole, comprensiva di tutte le voci di danno, e che non può essere considerata irrisoria, come invece affermato nel caso di specie dai genitori della piccola.

Nel caso di specie, una bambina era nata con una malattia congenita, non diagnosticata dal medico ecografista e che l’aveva portata alla morte dopo appena un anno di vita.
Il giudice del merito aveva ritenuto congruo per i genitori un risarcimento pari a 200 mila euro.
Questi erano stati ripartiti per il 60% a favore della madre e per il restante 40% a favore del padre. I due genitori, però, non si erano accontentati, ritenendo tale somma inadeguata ai danni subiti in conseguenza della triste vicenda.
Si erano pertanto rivolti alla Corte di cassazione che, tuttavia, ha rigettato le loro doglianze.
A detta dei giudici, infatti, si trattava in realtà non tanto di risarcire la perdita di un rapporto parentale causata dall’inadempimento di un medico.

Il punto era quello di risarcire il dolore sofferto dai genitori per una morte verificatasi per cause naturali.

Il decesso, infatti, si era originato a causa della mancata diagnosi delle malformazioni. E, quindi, della consequenziale mancata interruzione della gravidanza.
Pertanto, secondo la Cassazione, il richiamo alle tabelle di Milano relativo al danno parentale è stato correttamente compiuto dal giudice del merito a titolo meramente indicativo. Il tutto allo scopo di evitare liquidazioni arbitrarie.
Si tratta di una liquidazione che costituisce “il risultato di un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità”.
Inoltre, in merito al risarcimento per la morte di una bimba di 1 anno, i giudici hanno considerato corretta anche la diversificazione del risarcimento tra i due genitori.
Questa deriva dalla specificità del pregiudizio da risarcire, dal più diretto coinvolgimento della madre nella scelta abortiva preclusa e dall’inconscio senso di colpa sofferto dalla donna per le malformazioni.
 
 
 
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