Rischio apprezzabile ai fini della valutazione delle lavorazioni effettivamente svolte per addivenire al nesso causale con la malattia professionale (Tribunale di Parma, sez. lavoro, Sentenza del 07/12/2021 RG n. 942/2019).

Rischio apprezzabile e valutazione delle lavorazioni in concreto svolte che hanno determinato, sia con le manovre di sollevamento carichi con flessione del busto, ma anche con quelle di torsione del busto, un rischio valutabile ai sensi di legge.

Il ricorrente cita in giudizio l’Inail ed espone: di aver prestato, dapprima attività lavorativa di metalmeccanico, e, successivamente di cartongessista e stuccatore; che, per l’espletamento di tali attività ha in via continuativa movimentato manualmente consistenti pesi che hanno notevolmente compromesso la funzionalità del proprio rachide lombo -sacrale; che, per tale ragione, ha contratto la seguente patologia: ” Ernia discale L4 -L5, con lombalgia acuta recidivante “; che Inail ha respinto la sua domanda amministrativa e che analogo esito negativo ha sortito l’opposizione.

Secondo il Giudice del Lavoro, il ricorso è fondato.

Sono malattie professionali quelle contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni, quando rientrino tra quelle ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l’art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l’ambito di applicazione soggettiva dell’assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l ‘attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).

Como noto, sul punto è’ intervenuta la Corte Costituzionale (n. 179 del 18/2/1988), che ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle.

Pertanto, è stato introdotto  un  sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall’assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall’art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell’origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).

Ergo, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale, e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare: 1. il tipo di attività lavorativa svolta dall’assicurato; 2. se l’attività lavorativa abbia comportato l’esposizione al rischio apprezzabile che ha determinato la malattia; 3. se l’assicurato abbia contratto la malattia nell’esercizio dell’attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.

Il CTU, sulla base della documentazione sanitaria, ha accertato che: ” Le lavorazioni per le quali è stato impegnato hanno determinato, sia con le manovre di sollevamento carichi con flessione del busto, ma anche con quelle di torsione del busto, un rischio apprezzabile, valutabile ai sensi di legge . Risulta quindi adeguatamente documentato il rischio derivante dalle dichiarate attività lavorative…la patologia denunciata – lombalgia da ernia discale L5 -S1 – può essere riconosciuta come malattia professionale  …(….)… la condizione patologica riscontrata (” Lombalgia da ernia discale L5 -S1 “), ha carattere permanente ed è da porsi in nesso di derivazione eziologica con l’attività lavorativa, potendo ritenersi contratta nell’esercizio e a causa delle mansioni disimpegnate dal ricorrente nell’arco della sua vita lavorativa; il CTU ha, infine, valutato l’incidenza sull’integrità psico fisica del ricorrente nella misura del 6 per cento.”

Quindi la domanda del viene accolta con conseguente condanna dell’Inail a corrispondere l’indennizzo nella misura del 6%.

Spese di lite e di CTU a carico dell’Inail soccombente.

Avv. Emanuela Foligno

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