A causa dell’infortunio la lavoratrice riportava rottura di alto grado del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con postumi permanenti (Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 46/2021 del 24 febbraio 2021)

La lavoratrice cita a giudizio l’Inail onde vedersi riconosciuto un periodo superiore di inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro con rottura di alto grado del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e un grado di menomazione permanente pari al 7%.

Deduce di lavorare come OOSS presso una Società Cooperativa ed è stata assunta in data 1.8.2016; che in data 2 novembre 2016, ha subito un infortunio sul lavoro riportando un trauma distorsivo al ginocchio sinistro mentre seguiva un paziente che stava cadendo; che tale infortunio è accaduto alle ore 15.30 circa; che l’Inail l’ha indennizzata, con provvedimento in data 17.12.2016 riconoscendole l’inabilità temporanea esclusivamente per il periodo dal 6.11.2016 al 5.12.2016; che ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento chiedendo il riconoscimento di un più ampio periodo di inabilità temporanea e l’indennizzo commisurato ad un grado di menomazione dell’integrità psico-fisica di grado pari al 7%; che il suo ricorso è stato respinto.

Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto del ricorso non sussistendo i presupposti per accogliere la domanda sotto il profilo sanitario ed evidenziando che, per il periodo successivo al 5.12.2016, l’Inps aveva già indennizzato la ricorrente con il riconoscimento del relativo periodo di malattia.

Il Tribunale ritiene il ricorso infondato in punto di domanda di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, mentre lo ritiene fondato in relazione alla domanda di indennizzo per inabilità temporanea al lavoro per il periodo dal 5.12.2016 al 8.5.2017.

La causa viene istruita con CTU Medico-Legale.

Il CTU ha concluso che “in virtù del quadro clinico-funzionale residuato, prendendo in considerazione i valori percentualistici proposti nelle tabelle del DM 38/ 2000 è possibile rapportare le cicatrici obiettivate alla voce 36 (“cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche fino a 5%”) valutandole, stante l’esiguità, intorno al 2% e gli esiti algo-disfunzionali di ginocchio alla voce 279 (“lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei due legamenti crociati non operata fino a 8”) valutandola nell’ordine del 4%. Ne deriva una IP complessiva, ai sensi delle tabelle del DM 38/2000, pari al 5%. Stante l’istanza di integrazione ai quesiti, visto il riconoscimento della lesione legamentosa con i fatti occorsi in data 02.11.16 si ritiene giustificata la richiesta della ricorrente circa il riconoscimento del periodo di inabilità temporanea dal 06.12.16 al 15.03.17 e dal 15.03.2017 al 08.05.17 alla luce della tipologia di lesione riportata e di tutto l’iter clinico e terapeutico necessario al recupero, seppur parziale, dell’articolarità di ginocchio interessato dal trauma”.

Orbene, considerato che ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, con riferimento alle conseguenze lesive in via permanente dell’integrità psicofisica, sono ammessi ad indennizzo esclusivamente gli episodi infortunistici che abbiano determinato una lesione di tale integrità in misura pari ad almeno il 6% mentre, nel caso di specie, il CTU ha valutato, nella misura del 5%, il grado della menomazione.

La relativa domanda, dunque, non viene accolta.

Riguardo, invece, al periodo di assenza dal lavoro, il Tribunale osserva che ai sensi dell’art. 66 del DPR n. 1124/1965 “a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, o si è manifestata la malattia professionale, e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta un’indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 “.

Ed ancora, “ove la durata dell’inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell’indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75% della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120”.

Poste le conclusioni del CTU, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di percepire l’indennità per inabilità temporanea per il periodo dal 6.11.2016 sino all’8.5.2017 da parte dell’Inail.

Non risulta contestata specificamente la circostanza che, in relazione a tale periodo, la ricorrente risulti essere stata già indennizzata da parte dell’Inps.

Inoltre, in relazione a tale periodo, la ricorrente, risultando impiegata a tempo indeterminato, ha, verosimilmente, percepito la retribuzione mensile dal proprio datore di lavoro non sussistendo, dunque, prova dell’esistenza di un danno, per incapacità di attendere al proprio lavoro, ulteriore rispetto a quello che è stato già oggetto di indennizzo ex art. 2110 c.c..

In conclusione, il Tribunale dichiara che la ricorrente ha diritto, nei confronti dell‘Inail all’indennizzo, ex artt. 66 e 67 del DPR n. 1124 del 1965, per il periodo di inabilità temporanea dal 6.12.2017 al 15.3.2017 e dal 15.3.2017 al 8.5.2017; respinge nel resto il ricorso.

Compensa per ¾ le spese di lite e condanna l’Inail al pagamento della residua quota delle spese.

Spese di CTU a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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