A seguito dell’errata esecuzione di tiroidectomia totale la paziente accusava afonia, disturbi di deglutizione e paralisi della corda vocale contro-laterale (Tribunale di Cosenza, Sez. II, sentenza n. 447/2021 del 22 febbraio 2021)
La paziente cita a giudizio la Struttura Sanitaria e il Medico onde vedere accertata la loro responsabilità per l’errata esecuzione di tiroidectomia.
La donna deduce che a causa della non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico di tiroidectomia totale a cui era stata sottoposta in data 25.6.2010 presso l’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale accusava gravi disturbi della fonazione e della deglutizione, nonché dispnea.
Tali sintomi peggioravano con il tempo, tanto da indurre l’attrice a sottoporsi a visite specialistiche che evidenziavano una “paralisi in abduzione della corda vocale contro laterale”, da ricondurre causalmente ad una lesione del nervo ricorrente di sinistra avvenuta durante l’intervento di tiroidectomia totale.
Si costituisce in giudizio il Medico esponendo di aver correttamente eseguito l’intervento del 25.6.2010, uniformandosi alle linee guida esistenti in materia. In particolare, osserva che le lesioni allegate dall’attrice devono considerarsi ordinaria complicanza dell’intervento di tiroidectomia totale, verificabile indipendentemente da qualsiasi addebito di imperizia.
Si costituisce in giudizio l’Azienda Ospedaliera, deducendo che l’intervento chirurgico era stato eseguito con perizia e attenzione e che non vi è prova della riconducibilità causale delle lesioni descritte dall’attrice con l’intervento medesimo, posto che fino alle dimissioni non veniva accusato nessun disturbo.
Si costituiva, altresì, la Compagnia Assicuratrice allineandosi alle difese dei due convenuti.
La causa viene istruita con prove testimoniali e CTU Medico-legale.
Preliminarmente, il Tribunale qualifica la natura della domanda risarcitoria avanzata dall’attrice e i relativi oneri probatori incombenti sulle parti, ed evidenzia la necessità di decidere nell’ottica della responsabilità di natura contrattuale.
In tale ottica, il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l’inadempimento del debitore astrattamente efficiente alla produzione del danno. Il Sanitario e la Struttura, invece, devono provare che inadempimento non v’è stato, o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile, ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
I predetti oneri probatori rimangono fermi e impregiudicati anche qualora si discorra di prestazione di speciale difficoltà.
Come noto, infatti, l’esonero di responsabilità non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova, ma costituisce il parametro della valutazione della diligenza tenuta dal Medico o dalla Struttura Sanitaria.
In buona sostanza, il Medico deve provare che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, essendo stata osservata, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile.
La paziente, in data 23.6.2010 veniva ricoverata presso l’Ospedale di Cosenza, UOC di chirurgia generale, per essere sottoposta a intervento di tiroidectomia totale. L’intervento, veniva eseguito il 25.6.2010, dal Medico convenuto a giudizio (quale primo operatore).
La paziente, come risulta dalla cartella clinica, nella prima giornata post operatoria avvertiva parestesie della regione periorale e mandibolare e veniva sottoposta ad esame urgente della calcemia, che risultava nella norma (evidenziandosi un valore di 8,6 mg/dl a fronte di un range tra 8,5 e 10,3).
Veniva dimessa il 28.6.2010, con prescrizione di visita di controllo per il 2 luglio successivo, ove veniva prescritto Deltacortene cp. 5 mg 2 volte al giorno per 3 giorni.
In data 24.10.2012 la paziente, per il persistere di sintomatologia consistente in disturbi della deglutizione e della fonazione, si sottoponeva a Fibrolaringoscopia presso una Struttura romana che evidenziava “paralisi in abduzione della c.v.v. sin. con insufficiente compenso della c.v.v. controlaterale”.
La CTU ha confermato che l’attrice è affetta “da grave disfonia per paralisi in abduzione della c.v. v. sin. con insufficiente compenso della c.v.v. controlaterale e riferiti disturbi della deglutizione, specie per i cibi solidi” …..”Tale lesione è in relazione di causalità, secondo la regola del “più probabile che non”, con l’intervento del 25.6.2010, non evincendosi dagli atti possibili causalità alternative ed essendo la lesione del nervo ricorrente una delle più frequenti complicanze degli interventi di tiroidectomia totale”.
Le prove testimoniali svolte hanno evidenziato che la donna, sin dai momenti immediatamente successivi all’intervento, accusava sintomi indicativi di una possibile lesione del nervo, quali formicolio, abbassamento della voce e difficoltà a deglutire.
Relativamente al profilo di responsabilità, la CTU ha evidenziato che “le risultanze delle cartelle cliniche non hanno permesso di ritenere che il chirurgo abbia posto in essere tutta l’attenzione necessaria alla salvaguardia del nervo ricorrente.”
In sede di chiarimenti i CCTTUU hanno specificato che “pur essendo la lesione del nervo ricorrente una complicanza possibile dell’intervento, essa non è inevitabile e tale, cioè, da verificarsi anche in caso di perfetta esecuzione dell’intervento”.
Ebbene -osserva il Tribunale-, la genericità della descrizione dell’intervento in cartella clinica (che non dà atto di attività di cautela per evitare lesioni del nervo ricorrente) e la mancanza di altre specifiche prove, impediscono di ritenere provata la corretta esecuzione dell’intervento.
Al riguardo, non possono essere valorizzate, tanto da assurgere a dimostrazione della prova contraria, le testimonianze rese da due Medici che hanno descritto in linea generale la differenza tra “isolamento” e “visualizzazione” del nervo ricorrente, evidenziando che le linee guida prevedono la visualizzazione durante l’intervento di tiroidectomia totale, salva la necessità di isolamento in casi particolari.
Punto cruciale della vicenda -secondo il Tribunale-, è il fatto che la sola “visualizzazione” del nervo può non essere sufficiente ad impedirne la lesione, poiché, in ogni caso, come riportato dai CCTTUU, “per evitare lesioni iatrogene del nervo ricorrente occorre grande cautela intraoperatoria ed è fondamentale la ricerca dell’arteria tiroidea inferiore, che permette poi una più agevole identificazione del nervo in questione.”
Secondo i convenuti, invece, la lesione del nervo è conseguenza possibile (e addirittura frequente), ed allora, a maggior ragione, era preciso onere del Medico indicare in cartella cliniche le cautele utilizzate per evitare simile conseguenza.
È fondamentale la corretta tenuta della cartella clinica, che deve presentarsi completa e non lacunosa proprio per evitare la presunzione del nesso causale in suo sfavore.
Ciò posto, il danno patito dalla paziente è del tutto ristorabile. I postumi riguardano la grave disfonia con facile stancabilità della parola, paralisi della corda vocale sinistra e disturbi della deglutizione, specie con cibi solidi.
Essendo il danno rientrante nelle cosìdette macropermanenti il Tribunale adotta per la monetizzazione le Tabelle Milanesi.
Al risarcimento devono soccorrere in solido la Struttura sanitaria e il Medico che ha eseguito l’intervento chirurgico.
Riguardo la manleva invocata dai convenuti in capo all’Assicurazione, il Tribunale tiene in considerazione il fatto che la franchigia per singolo sinistro stabilita dalla polizza è pari a euro 100.000,00quale somma al di sotto della quale le aziende assicurate si impegnano a liquidare il danno.
Conseguentemente, non viene riconosciuta l’operatività della garanzia assicurativa, essendo la statuizione risarcitoria ampiamente inferiore alla predetta soglia.
In conclusione, il Tribunale di Cosenza, dichiara la responsabilità dell’Azienda Sanitaria e del Medico in ordine al verificarsi dei danni patiti dall’attrice ; condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore della paziente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, della somma di euro 41.773,00, oltre interessi.
Spese di CTU e spese di lite a carico solidale dei convenuti.
Avv. Emanuela Foligno
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