Replica alle osservazioni di SMLT e SISMEL. I nuovi limiti per i medici dipendenti, convenzionati e universitari di assumere, in regime di libera professione, incarichi da privati nei confronti della Asl non vale se la prestazione viene richiesta dalla Magistratura

Nessuna violazione dei diritti del paziente, quanto piuttosto scrupolo di fornire chiare indicazioni per evitare che il personale medico possa incorrere in situazioni di incompatibilità. Questa, in sintesi, la replica della Regione Veneto alle preoccupazioni espresse dalla Società Medico Legale del Triveneto (SMLT) e dal Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale (SISMEL), in relazione al nuovo modello di gestione dei sinistri in sanità delineato dalla circolare delle Giunta regionale – Area Sanità e Sociale, diramata ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere.
“Con la nota regionale del 23 gennaio 2017 – precisa la Regione – si è ritenuto di sottolineare l’incompatibilità sussistente per il medico dipendente, convenzionato o universitario del Servizio Sanitario Regionale che, in regime di libera professione, assuma da soggetti privati incarichi retribuiti, diretti ad attivare una pretesa economica nei confronti delle Aziende sanitarie del Veneto”.
Tale limite, ribadisce la nota, vige solamente per l’attività prestata in favore di privati contro le Aziende del Servizio sanitario regionale, mentre non si rileva qualora l’attività professionale del medico venga richiesta dalla Magistratura perché orientata all’accertamento delle responsabilità.
“La ratio di tale disposizione – che la Regione ha ritenuto solo di ricordare – trova coerente applicazione, tra le altre, anche nel nuovo approccio delle Aziende Sanitarie verso i reclami dei cittadini, per i quali la Regione ha non solo potenziato i canali di comunicazione diretta con i Direttori generali, ma anche imposto modalità operative alle Aziende che prevedono – in applicazione del modello di gestione dei sinistri – l’immediata presa in carico del problema, l’ascolto dei cittadini e la valutazione tecnica dei motivi di doglianza a garanzia del diritto alla salute”.
 

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