Arrivano gli sconti obbligatori per la Rc auto stabiliti dal provvedimento IVASS pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale

A partire dal prossimo 10 luglio 2018 dovranno trovare spazio gli sconti obbligatori per la Rc auto. È infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. del 10 aprile 2018, n. 83) il provvedimento dell’IVASS a tal proposito.

Il documento detta “Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori”.

Nella relazione introduttiva al Regolamento del 27 marzo 2018, l’IVASS ha ricordato che sono due le tipologie di sconto di cui all’art. 132-ter del Codice delle Assicurazioni Private, recentemente novellato dal d.lgs. n. 74/2015 e dalla legge n. 124/2017.

Il primo degli sconti obbligati per la Rc auto, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, scatta ove ricorra uno dei seguenti requisiti.

In primo luogo, laddove sia consentita all’assicuratore (a sue spese) la preventiva ispezione del veicolo.

O, ancora, se l’assicurato accetti l’installazione o la presenza sulla vettura di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività. Tra questi, vi sono la scatola nera o equivalenti.

Oppure, se installi meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il secondo degli sconti obbligatori per la Rc auto è aggiuntivo al primo. Si applicherà a quei soggetti “virtuosi” che, negli ultimi 4 anni, non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria.

Il tutto, però, purché abbiano installato o installino meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Inoltre, devono risiedere nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Queste sono state individuate dall’IVASS.

Tale regolamento dovrà essere attuato, in primis, dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo RC auto obbligatoria.

Non solo. Il provvedimento dell’IVASS si rivolge anche alle rappresentanze per l’Italia di imprese assicurative con sede legale in uno stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo RC auto obbligatoria nel nostro paese.

Si rivolge infine alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.

Per l’applicazione degli sconti, andrà verificata dalle imprese – in sede di stipula – la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’art. 132-ter, che giustificano l’applicazione degli stessi.

Lo sconto obbligatorio e quello aggiuntivo si applicheranno al premio tariffa al netto delle imposte e del contributo al SSN. Esso sarà pari a una percentuale calcolata preventivamente dall’impresa.

Le polizze relative alla RC Auto obbligatoria dovranno, inoltre, contenere separata indicazione, in valore assoluto e in percentuale, degli sconti obbligatori di cui all’art. 132-ter, commi 2 e 4, del Codice delle Assicurazioni.

In ultimo, l’impresa di assicurazione avrà l’obbligo di verificare le condizioni previste dal comma 4 del citato art. 132-ter. Tra queste, è compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province ad alta sinistrosità indicate nell’apposito allegato al Regolamento.

Queste sono le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bologna, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Crotone. E poi: Firenze, Foggia, Genova, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Messina, Napoli, Palermo. Infine, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Taranto e Vibo Valentia.

 

 

 

 

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