Le dichiarazioni testimoniali risultano contraddittorie e viene respinta la domanda della terza trasportata per insussistenza del nesso di causalità (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 398/2021 del 25/04/2021 – RG n. 1027/2016)

Con atto di citazione viene proposto appello avverso la sentenza n. 16/2016, depositata il 6.2.2016, del Giudice di Pace di Crotone, ex Strongoli, con la quale la domanda formulata in primo grado dal proprietario della Fiat 500 veniva rigettata.

Gli appellanti espongono di avere agito con separati atti di citazione contro l’Allianz Assicurazioni e proprietario e conducente del veicolo Renault ritenuto responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti per un sinistro stradale del 25.12.2010 che provocava danni materiali al veicolo Fiato 500 e lesioni fisiche alla trasportata.

In particolare, mentre il veicolo di proprietà dell’appellante percorreva la S.P. 12 che collega il Comune di Melissa con la S.S. 106, veniva sorpassato dal veicolo Renault Clio che urtava con la parte anteriore la parte posteriore della Fiat 500, che andava fuori strada e si bloccava contro il tronco di un albero.

All’esito del sinistro, la trasportata a bordo della Fiat riportava lesioni fisiche e il veicolo andava completamente distrutto, mentre la Renault veniva fatta riparare.

Riuniti i fascicoli dinanzi al Giudice di Pace, con la sentenza appellata la domanda veniva rigettata in quanto non si era raggiunta la prova sull’effettiva dinamica del sinistro.

Si costituisce in giudizio Allianz, formulando appello incidentale, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e il giudicato in quanto il Giudice di Pace di Crotone, sul medesimo sinistro, aveva pronunciato altra sentenza, la n. 17/2016 su R.G. n. 320/2012, promosso dal conducente.

Il Tribunale ritiene l’appello inammissibile e infondato.

Viene preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità per giudicato. Difatti con sentenza n. 17/2016, passata in giudicato, il Giudice di Pace di Crotone, ex Strongoli, valutando la domanda formulata dal conducente della Renault contro Allianz e Zurich per il medesimo sinistro per cui è causa, ha ritenuto, tenuto conto anche della prova per testi svolta nell’ambito del giudizio di primo grado, che emergevano seri dubbi circa l’attendibilità della ricostruzione del sinistro come fatta dall’attore e come parzialmente confermata dai testi, tenuto conto del verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto dopo il sinistro.

Il primo Giudice concludeva per l’insussistenza del nesso di causalità “tra un eventuale scontro e l’evento denunciato” evidenziando che “in ragione di quanto detto, dall’istruzione probatoria non è emerso nulla per poter affermare la veridicità del sinistro per cui è causa, ragion per cui la domanda risulta infondata e di conseguenza rigettata”.

Il giudicato esterno è pacifico: sussistono tutti i presupposti lamentati dall’assicurazione appellata, ovverosia la parziale identità delle parti, la identità del rapporto che era stato dedotto, coincidente in entrambi i giudizi, e l’accertamento nel merito del rapporto, nel senso che il Giudice d i Pace, con la sentenza n. 17/2016 ha accertato nel merito che non era stata raggiunta la prova sulla dinamica del sinistro come narrata dall’attore.

Infatti, con la prima sentenza emessa tra parti parzialmente coincidenti, non impugnata e passata in giudicato, si è venuta a determinare una pregiudizialità logica derivando gli effetti giuridici da uno stesso fatto storico, che è stato ritenuto non essere in effetti avvenuto come narrato.

Il Passaggio in giudicato di quella sentenza, con l’accertamento ivi contenuto, fa stato a ogni effetto tra le parti, in quanto la materia del contendere oggetto del presente giudizio è coperta da giudicato ivi formatosi.

L’appello risulta, comunque, infondato anche nel merito.

Il danneggiato che evoca in giudizio, ex art. 2054 c.c., i responsabili civili e la relativa Compagnia di assicurazione deve fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.

L’istruttoria di primo grado, avvenuta con prove testimoniali e CTU, consente di ritenere corretta la decisione del Giudice di Pace che ha ritenuto non raggiunta la prova della verificazione del sinistro come narrato dagli attori.

Il Trasportato a bordo della Renault ha dichiarato di non essere in grado di ricordare se l’urto fosse avvenuto tra le due autovetture, e che la Fiat 500 terminava la sua corsa ponendosi trasversalmente, mentre altro teste dichiarava che la Fiat 500 finiva contro un albero.

Inoltre, al momento dell’arrivo dei Carabinieri sul luogo del sinistro, la Renault era già stata portata via e sul luogo era presente solo Fiat 500, e tra i presenti nessuno era in grado di riferire nulla sulla dinamica del sinistro.

E’ corretto, pertanto, che il primo Giudice non attribuiva rilevanza alle dichiarazioni testimoniali per la loro contraddittorietà, e sempre correttamente, non veniva accolta la domanda della terza trasportata in assenza della prova della dinamica del sinistro.

Ne consegue inammissibilità e infondatezza del gravame, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’appellata.

In conclusione, il Tribunale di Crotone, in qualità di Giudice d’Appello, dichiara inammissibile e rigetta nel merito l’appello proposto e conferma la sentenza appellata; condanna gli appellanti al pagamento in favore della Compagnia convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.618,00, oltre accessori; dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell’obbligo di cui all’art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/2002.

Avv. Emanuela Foligno

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