Trombosi post intervento e concorso di colpa del paziente

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trombosi post intervento

A seguito della rimozione dei mezzi di sintesi a entrambi i piedi la paziente veniva colpita da trombosi post intervento agli arti inferiori (Tribunale di Perugia, Sez. I, Sentenza n. 654/2021 del 26/04/2021- RG n. 5943/2016)

La paziente cita a giudizio la Struttura Sanitaria esponendo che, in data 4.12.2013, veniva ricoverata per essere sottoposta ad intervento chirurgico per “intolleranza mezzi da sintesi del piede destro e sinistro”, il giorno successivo veniva dimessa con la sola indicazione di assunzione di analgesico/antipiretico – se necessario – e di gg. 30 di riposo.

Successivamente la paziente accusava forte sintomatologia agli arti inferiori e il 9.12.2013 contattava telefonicamente la Struttura, ottenendo colloquio con il Medico che consigliava l’esecuzione di esame doppler venoso, in esito al quale è stata diagnosticata insufficienza funzionale agli arti inferiori.

La paziente veniva ricoverata presso altra Struttura, sottoposta ad ulteriore Eco – Doppler che evidenziava la presenza di “Trombosi venosa femorale superficiale e poplitea sinistra…” con presenza, altresì, “… alla piccola safena destra …” di “.. tromboflebite al III medio superiore con cross libero…”.

Si costituisce in giudizio la Struttura Sanitaria, contestando ogni addebito e chiedendo di chiamare in causa il Medico Ortopedico.

Autorizzata la chiamata, si costituisce in giudizio l’Ortopedico sostenendo la correttezza dell’esecuzione contestuale della rimozione di mezzi di sintesi collocati tempo addietro per correzione di alluce valgo bilaterale su entrambi i piedi, trattandosi di operazione di chirurgia minore che non presenta, in quanto tale, un rischio di trombosi post intervento.

Deduce l’Ortopedico, inoltre, la correttezza della scelta – considerando la tipologia di intervento, il mancato utilizzo di fasce ischemiche durante l’esecuzione, l’età della paziente, l’immediata mobilizzazione post – operatoria – di non somministrare terapia antitromboembolica, considerando anche che la paziente, dopo l’intervento, deambulava autonomamente in modo soddisfacente.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale indica i principi generali riguardanti la responsabilità della Struttura sanitaria e del Medico e chiarisce che non può essere applicata la Legge Gelli-Bianco, in quanto il giudizio è stato instaurato precedentemente all’entrata in vigore della menzionata Legge.

Ciò posto, dagli esiti della CTU è emerso che “l’attrice, all’epoca dei fatti di anni 28 , è stata ricoverata il 4.12.2013 e sottoposta ad intervento di rimozione di mezzi di sintesi ai piedi destro e sinistro (inseriti in pregresso intervento di riduzione di alluce valgo) – eseguito dalla dr.ssa convenuta specialista Ortopedico operante presso la Struttura convenuta in regime libero – professionale, dimessa il giorno successivo, dopo messa in piedi e immobilizzazione del fisioterapista, con consiglio di assumere antidolorifico, ove necessario, osservare gg. 30 di riposo e monitorare la coagulazione del sangue a mezzo di esami ematologici: emocromo, piastrine, PPTTA, PT.”

“Persistendo sintomatologia dolorosa, su consiglio della dr.ssa il 9.12.2012 eseguiva ECD agli arti inferiori per verificare eventuale presenza di fatti trombotici; l’esame – eseguito presso diversa struttura sanitaria ha dato esito negativo e la paziente, alla quale è stata consigliata terapia antidolorifica – per quanto emerge dal referto di pronto soccorso dell’Ospedale di Fermo del 16.12.2013 – ha ripreso l’attività lavorativa di estetista.”

“A distanza di una settimana circa, accedeva al Pronto Soccorso, su richiesta del medico curante per sospetto di trombosi venosa profonda all’arto inferiore sinistro. Nel referto di P.S. si dà atto che ” … La paziente non ha osservato la convalescenza consigliata e ha ripreso subito il lavoro estetista con prolungata posizione seduta…” , viene confermata la diagnosi di sospetta trombosi venosa, prescritto esame ECD per la mattina successiva e prescritto – come peraltro già indicato dal curante – trattamento farmacologico con eparina a basso peso molecolare (CLEXANE 6000). Il 17/12/2013 viene riscontrata, all’esito di esame ECD, la presenza di ” … trombosi venosa femorale superficiale e poplitea sinistra (in quest’ultima occludente mentre la parte della vena femorale superficiale vicino alla safena è in parte pervia) la piccola safena destra presenta tromboflebite al terzo medio superiore con cross libera…” e consigliata terapia anticoaugulante urgente, collant a compressione a sinistra, gambaletto a destra e ulteriori controlli per emocromo e coagulazione. A seguire l’attrice è stata sottoposta ad altri esami diagnostici, a terapia farmacologica e, attualmente, pur essendo assenti, sintomi post – flebitici , risulta un plus sub – centrimetrico a livello di caviglia e sura di sinistra con riscontrata – all’ultimo ECD prodotto – di una rigidità moderata di vena plopinea sinistra, valutabile, come meglio si dirà in seguito, quale postumo permanente incidente sull’integrità psico – fisica.”

L’attrice deduce che il quadro peggiorativo sarebbe insorto dopo l’intervento del 4.12.2013 ritenendo che lo stesso sia da attribuirsi da un lato, all’esecuzione contestuale della rimozione dei mezzi di sintesi su entrambi gli arti e, dall’altro, alla mancata somministrazione di terapia farmacologica diretta a prevenire o ridurre l’insorgenza della trombosi.

Invece, le convenute sostengono che l’evento trombotico sarebbe da considerarsi quale possibile complicanza prevedibile ma non prevenibile posto che, nel caso specifico, trattandosi di intervento di chirurgia c.d. minore e caratterizzato da precoce mobilizzazione della paziente, la somministrazione di terapia farmacologica anticoaugulante non sarebbe stata consigliata, per i possibili effetti emorragici correlati e, dunque, secondo una valutazione costi/benefici correttamente effettuata dal sanitario.

Sempre secondo le convenute, la trombosi sarebbe stata concausata, inoltre, dalla mancata osservanza da parte della paziente del periodo di convalescenza consigliato avendo la stessa ripreso l’attività lavorativa che, secondo quanto indicato nel referto dell’Ospedale, avrebbe comportato una posizione ” seduta”.

I CTU hanno escluso che “la scelta e l’esecuzione dell’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi su entrambi gli arti inferiori siano stati connotati da profili di negligenza, imperizia o imprudenza”. …(….).. e che considerando che si trattava di paziente obesa e in trattamento con estroprogestinici, la prescrizione di trattamento farmacologico ATE e l’indicazione di utilizzo di calza elastocompressiva avrebbero, con ragionevole probabilità, evitato l’insorgenza di tromboflebite femoroplopitea, ancorchè la mancata osservanza da parte della paziente del periodo di riposo prescritto possa aver contribuito a determinare, per la ridotta mobilizzazione consigliata, l’evento accertato in occasione dell’accesso al P.S.”

In replica alle critiche dei CTP, il CTU ha osservato che “ancorchè l’intervento sia riconducibile all’area dei c.d. interventi di chirurgia minore e dato atto che l’utilizzo di trattamenti farmacologici con eparina puo’ aumentare il rischio di emorragie – considerando che la paziente era gravemente obesa e faceva utilizzo di estroprogestinici dall’adolescenza (elementi che costituiscono fattori di rischio specifici) sarebbe stato prudente indicare ( come del resto espressamente previsto anche nel modulo di consenso informato firmato) trattamento antitrombotico per almeno una settimana successiva all’intervento operatorio ed anche calza a compressione. Si ritiene, sulla base di tali valutazioni, che l’adozione – richiesta secondo un criterio prudenziale, fondato su due specifici fattori di rischio che la paziente presentava, in quanto gravemente obesa e da anni in trattamento (non sospeso per l’intervento) estroprogenistico – di trattamento farmacologico e di calza compressiva avrebbe evitato o, comunque, ridotto in modo significativo secondo il criterio del ” più probabile che non” il rischio di evento trombotico poi verificatosi.”

Ed ancora, “può aver concorso nel determinismo dell’evento trombotico la mancata osservanza, da parte della paziente, del prescritto periodo di convalescenza, avendo la stessa – come emerge dal referto del P.S. del 16.12.2013 e dalle dichiarazioni rese in sede di CTU – ripreso l’attività lavorativa di estetista alla data del 9.12.2013 ..(..).. ..L’indicazione di un periodo di riposo di 30 giorni è pertanto da intendersi quale lasso temporale di progressivo recupero deambulatorio (compatibilmente con gli esiti della recente chirurgia ortopedica). La decisione della ricorrente di riprendere la sua attività lavorativa, caratterizzata dal mantenimento protratto della postura assisa, è del tutto arbitraria in quanto responsabile di un ristagno venoso ovvero dell’instaurarsi di una condizione circolatoria opposta a quella ottenibile qualora la pz si fosse dimostrata compliante alle indicazioni specialistiche contenute nella lettera di dimissione … Può dunque ritenersi che a determinare l’evento trombotico abbia contribuito anche la condotta non diligente della danneggiata ai fini della quantificazione del danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227 c.c. …(..).. la condotta della paziente ha concorso alla causazione dell’evento in misura pari a 1/3.”

Accertata, dunque, la responsabilità della Struttura Sanitaria convenuta – per l’imprudente operato del sanitario che ha eseguito l’intervento e prescritto le indicazioni di dimissione, il Tribunale passa al vaglio i danni risarcibili.

L’attrice lamenta una lesione all’integrità psico – fisica con postumi permanenti, valutabile in misura pari al 10% oltre a inabilità temporanea di gg. 90 di cui 30 assoluta e i restanti 60 giorni al 50% e ha chiesto il risarcimento di tali danni non patrimoniali – con adeguata personalizzazione – e il risarcimento dei danni patrimoniali correlati alle spese mediche sostenute.

La CTU ha accertato: “Allo stato attuale sono assenti segni clinici di sindrome post flebitica. Obiettivamente risulta soltanto un plus subcentimetrico a livello di caviglia e sura di sinistra. All’ultimo ECD del 2016 il circolo venoso dell’arto inferiore sinistro risultava pervio e veniva rilevata unicamente una “rigidità moderata della vena poplitea sinistra”. Detta condizione consente di individuare un danno biologico permanente del 4 % (quattro percento) in linea con i più autorevoli barèmes……. La temporanea biologica risulta stimabile in 10 giorni al 75% per le manifestazioni algiche acute della tromboflebite e 20 giorni al 50% e 30 giorni al 25% per la stabilizzazione”.

Utilizzando i criteri di cui agli artt. 138 e 139 CdA il danno permanente all’integrità psico – fisica viene quantificato nella somma complessiva di euro 3.853,13, il danno temporaneo nella somma di euro 4.036,00 con riconoscimento di ulteriori 1.577,96 a titolo di danno morale presuntivo ( calcolato in misura pari al 20% del danno non patrimoniale permanente e temporaneo), per una somma complessiva pari ad euro 9.467,75.

Tale somma viene ridotta, ex art. 1227 c.c. di 1/3, avuto riguardo al contributo derivante dalla condotta della danneggiata e determinata in euro 6.311,84.

A titolo di danno patrimoniale viene riconosciuta la somma di euro 1.930,48 per spese mediche, ridotta di 1/3 per euro 1.286,99.

Esclusa dal ristoro la somma di euro 610,00 sostenuta per la relazione di consulenza medico-legale, che andava posta nell’alveo delle spese processuali.

Complessivamente la Struttura sanitaria deve corrispondere all’attrice la somma complessiva di euro 7.598,83.

In considerazione della parziale soccombenza dell’attrice, le spese di lite e di CTP vengono compensate nella misura di 1/3.

In conclusione, il Tribunale di Perugia in parziale accoglimento della domanda dell’attrice – ritenuta la sussistenza di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella misura di 1/3 e applicata la relativa riduzione condanna, la Struttura Sanitaria al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall’attrice per una somma complessiva pari ad euro 7.598,83 oltre rivalutazione ed interessi; dichiara le spese di lite tra l’attrice e la Struttura compensate per 1/3 e condanna la Struttura sanitaria convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, della restante parte dei 2/3 liquidata in euro 3.384,50; in accoglimento della domanda di regresso condanna il Medico chiamato in causa a restituire alla Struttura le somme che quest’ultima corrisponderà in favore di parte attrice; pone a carico solidale di tutte le parti convenute le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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