In caso di scontro tra veicoli, il modulo di constatazione amichevole dell’incidente assume valore di prova solamente se firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti

In caso di scontro tra veicoli, se il modulo di constatazione amichevole dell’incidente (CID) viene firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, si presume che lo scontro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo che l’assicuratore fornisca prova contraria. Diversamente, il modulo che non sia stato compilato in tutte le sue parti perde l’efficacia di prova legale e le dichiarazioni in esso contenute vengono considerate, ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente, meri argomenti di prova da valutarsi, unitamente agli elementi probatori, secondo il libero apprezzamento del giudice.

Lo ha chiarito il Tribunale di Massa nella sentenza n. 851/2018 pronunciandosi sul ricorso avverso la decisione del Giudice di pace che respingeva  le domande attoree di risarcimento per danni materiali e per le lesioni derivanti  da un sinistro stradale, la cui responsabilità era contestata, ritenendo non assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c..

L’impugnazione si fondava, tra gli altri motivi,  sull’asserita illogicità ed insufficienza della motivazione posta alla base della sentenza emessa dal Giudice di pace.

L’appellante, infatti, deduceva che la decisione del Giudice di prime cure non fosse stata “in alcun modo argomentata dal Giudicante”, il quale invece aveva illegittimamente insistito nel negare agli attori la possibilità di dimostrare i propri assunti.

Tuttavia, per il Tribunale, dall’esame del fascicolo d’ufficio di primo grado era emerso come il Giudice avesse adeguatamente motivato ogni singolo elemento oggetto di contestazione.

In particolare, in merito alla possibilità di utilizzare il modulo di constatazione amichevole di incidente (cd. CID) per provare la responsabilità dell’incidente stesso, la stessa appariva correttamente negata, poiché sul modello CID prodotto risultava presente una sola sottoscrizione, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 comma 2 cod. ass. private.

Al giudice, quindi, non era stata fornita la prova dell’accadimento del fatto generativo del danno.

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