L’aggravante di aver provocato un incidente stradale prevista per chi guida in stato di ebbrezza è applicabile solamente se sussiste un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e il sinistro

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica.

Lo ha chiarito la Suprema Corte nella sentenza n. 14267/2019 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato in sede di merito  ai sensi degli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.D.S., perché essendosi posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica- con tasso alcolemico accertato mediante etilometro, pari a gr/l. 2,55 alla prima misurazione ed a gr/l. 2,57 alla seconda prova- aveva provocato un sinistro stradale, con l’aggravante di avere commesso il fatto in ora notturna.

Nel ricorrere per cassazione l’automobilista eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis C.d.S., per avere la sentenza, da un lato, qualificato come ‘incidente’ l’evento occorso, pur in assenza del coinvolgimento di altri veicoli o di persone, dall’altro, omesso ogni accertamento sulla dinamica del sinistro, al fine di verificare se l’uscita di strada del veicolo da lui condotto fosse correlata allo stato di ebbrezza o fosse dovuta ad altre cause. A detta del ricorrente, in ‘ogni caso, il semplice coinvolgimento in un sinistro stradale non prova la responsabilità dell’imputato nella sua causazione.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso. La Corte ha evidenziato come l’automobilista fosse finito in un dirupo, dirigendosi fuori strada, anziché impegnare la rotatoria, e dato atto che la ricostruzione dell’evento era emersa dalle dichiarazioni testimoniali di uno degli operanti intervenuti, ha ritenuto che, in mancanza di ogni ulteriore chiarimento da parte dell’interessato sulla sussistenza di cause esterne e diverse, il prodursi del sinistro fosse riferibile al suo stato di alterazione alcolica.

La redazione giuridica

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