Questa è la storia di un dramma medicolegale dove oltre alla incompetenza dei consulenti esiste una grave “assenza” dei giudici. Qualcuno potrebbe dire che in un ricorso 696 bis i giudici non entrano nel merito, ma fissando una udienza successiva si presuppone che i Giudici vogliano almeno vigilare sulla correttezza della condotta dei consulenti altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per farlo.
Dai file allegati si evince la storia di questo dramma degli attori che dopo quasi due anni (ricordate che si parla di una consulenza tecnica di ufficio) si troveranno con una consulenza in mano verosimilmente inservibile per proseguire un giudizio di merito. Si inizia l’iter con una richiesta di consulenza tecnica preventiva e viene nominato un consulente che alla fine dichiara, dopo aspre note critiche e una condotta certamente non specchiata (come si può leggere dagli allegati), di non essere un neurochirurgo e quindi di non poter rispondere meglio ai quesiti del Giudice.
Il Giudice, invece di sostituirlo (dopo che il suo consulente aveva affermato la non esistenza di responsabilità dei sanitari anche se non l’aveva motivata), lo affianca con altro consulente (questa volta neurochirurgo) che rivisita la paziente nello stesso studio del primo consulente il quale co-firma la ctu depositata nel fascicolo elettronico (fatto davvero imbarazzante). Immaginate come il secondo consulente fosse “libero” di stravolgere le conclusioni del primo dovendo in pratica affermare che questo non ci aveva capito nulla! Ma ancora altro fatto negativo è che il primo consulente aveva depositato la bozza con mesi di ritardo e il secondo stimolato dal giudice ad un deposito in tempi brevi ha ritardato “solo” di 4 mesi il deposito che è stato fatto senza consegnare le bozze alle parti! Quindi questo 7 ottobre ci sarà nuovo rinvio per dare i termini alle parti di predisporre le note al CTU di rispondere e ri-depositare (ossia altro rinvio, altro tempo bruciato).
Rimango in attesa curiosa di sapere cosa in udienza dirà il giudice, ma ritengo davvero che tale comportamento dei consulenti sia da “stroncare” in quanto atteggiamento negligente (per questo ho sempre sostenuto di fare un albo di soli professionisti con attività in esclusiva nei confronti del Tribunale di Appartenenza)Se dovessi valutare l’operato tecnico dei consulenti dovrei scrivere un poema che tedierebbe ogni lettore quindi, nel rimandare un vero approfondimento nella lettura dei file allegati, sintetizzo i punti chiave delle negligenze dei due consulenti sui quali mi piacerebbe avere un confronto con medici legali e avvocati già sulle pagine di questo quotidiano e non solo sui social come invece accade sempre. Per far questo penso sia necessario evidenziare come ogni consulente deve avere chiaro il concetto dell’onere della prova in un rapporto medico e struttura verso paziente in quanto gli serve a svolgere adeguatamente l’incarico:
- il paziente deve dimostrare il contratto, il maggior danno e il nesso di causa tra gesto medico e danno lamentato;
- la struttura e il medico (superando le nuove visioni giuridiche del tribunale di Milano) devono provare o che il danno lamentato non dipende dal proprio operato colposo ovvero se dipende da esso che il danno lamentato non sia da questo procurato.
Farei un rimando all’articolo pubblicato su Responsabile Civile il 5 ottobre che potrebbe aiutare tutti non solo a evidenziare le incongruenze delle due ctu ma anche a farsi un concetto su come scrivere una relazione medico legale. Proprio confrontando la perizia pubblicata come esempio è facile notare come i CCTTUU hanno errato proprio alla base, ossia sulla dimostrazione del maggior danno (in quanto l’hanno attribuita, il primo ctu, ad un ernia formatasi molto tempo dopo l’intervento, il secondo, ad una preesistenza dicendo che il quadro clinico attuale e simile a quello preoperatorio) e sul nesso di causa tra operato dei medici e danno conseguenza lamentato, seppur il consulente neurochirurgo abbia accennato ad una mancata «fusione intervertebrale» che comunque non era attribuibile alle scelte dei sanitari, ma forse (dico io) all’opera divina. Comunque le note critiche allegate sono ben motivate e anche chiare. Si attendono note o riscontri tecnici da parte di medici legale e avvocati direttamente sul giornale o all’indirizzo mail galipo@libero.it (in quest’ultimo caso verranno pubblicate in seguito con le risposte).
Dr. Carmelo Galipò
Scarica i file delle consulenze e delle note:
Consulenza Tecnica di Parte Attrice
Prima consulenza tecnica di ufficio
Seconda Consulenza Tecnica di Ufficio
Note critiche alla seconda CTU