Nonostante il prevalente concorso di colpa, ai familiari della vittima viene liquidato l’importo complessivo di oltre seicentomila euro per perdita parentale (Tribunale di Ancona, Sentenza n. 337/2021 del 10/03/2021 – RG n. 5983/2017)
I congiunti della vittima citano a giudizio la Compagnia assicuratrice e il proprietario del veicolo Bmw responsabile del sinistro che causava il decesso dell’automobilista non rispettando il segnale di stop.
Gli attori espongono:
- che in data 31.03.2016, alle ore 14:00 circa, il familiare alla guida della propria autovettura Peugeot 306 veniva urtato dalla autovettura BMW X3;
- che, nell’occasione del sinistro, la vettura della vittima proveniva da una strada che, rispetto al senso di marcia della BMW, era posta sulla destra ed era gravata da segnaletica verticale di Stop, nonché servita da uno specchio parabolico posizionato di fronte all’incrocio;
- che la BMW non arrestava la marcia in prossimità del segnale di arresto e, impegnando l’incrocio, occupava la corsia di marcia di pertinenza della Peugeot provocando l’urto;
- che l’urto delle vetture cagionava il decesso immediato del conducente della Peugeot;
- che il sinistro era imputabile in via esclusiva alla condotta imprudente negligente o imperita della BMW che non osservava il segnale di arresto e invadeva la corsia occupata dalla vettura antagonista, così precludendo ogni manovra di emergenza da parte;
- che il danno da perdita parentale, con riferimento alla coniuge, ai figli e ai genitori, era quantificabile in euro 327.990,00 per ciascun congiunto oltre rivalutazione, in ragione dello sconvolgimento della vita affettiva della famiglia e dei genitori;
- che il danno da perdita parentale, con riferimento ai fratelli, era quantificabile in euro 142.420,00 per ciascun congiunto;
- che il danno patrimoniale era quantificabile in euro 4.700,00.
Nel giudizio interviene volontariamente l’Inail, chiedendo che il Tribunale adito condannasse parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 647.007,77 corrisposta agli eredi a titolo di prestazioni assicurative erogate in quanto il sinistro si era verificato nel tragitto che conduceva al lavoro.
Veniva parallelamente svolto il procedimento penale, i cui accertamenti tecnici facevano emergere la esclusiva imputabilità del sinistro alla condotta della Peugeot, che teneva una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e notevolmente superiore ai limiti consentiti.
La causa viene istruita con produzioni documentali e CTU dinamica, al cui esito il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda degli attori.
All’esito delle due CTU il Tribunale ricostruisce la dinamica del sinistro: la Peugeot stava percorrendo via Serra in S. Marcello, con direzione S. Marcello – Jesi, quando poco prima di giungere all’altezza dell’intersezione con una strada secondaria gravata da segnale di stop urtava con la parte anteriore del proprio veicolo la parte frontale sinistra dell’auto BMW, all’interno della carreggiata occupata dalla medesima Peugeot 306 ed opposta a quella dove la BMW si stava immettendo.
Lo scontro frontale era dovuto al fatto che la BMW X3 si era appena immessa in via Serra, in direzione opposta a quella percorsa dall’autovettura antagonista, provenendo dalla strada secondaria gravata da segnale di STOP; attraverso tale manovra la BMW svoltando a sinistra – tentava di raggiungere la corsia di marcia con direzione opposta a quella percorsa dalla Peugeot.
La Peugeot aveva una velocità di 89km/h, notevolmente superiore al limite di 50 km/h imposto dalla segnaletica stradale, e sicuramente eccessiva rispetto alle caratteristiche della strada che presentava una curva, con visibilità ridotta, alla fine della quale vi era un’intersezione stradale anche questa presegnalata. Tale elevata velocità ha impedito l’apprezzamento della manovra di immissione della BMW, se non 1,80-2,00 secondi prima dell’impatto.
La BMW si è arrestata al segnale di STOP per un tempo inferiore a 2 secondi e non aveva la possibilità di scorgere la Peugeot poichè in quel momento la visibilità era di circa 44 metri, mentre la Peugeot si trovava a circa 67 metri dall’intersezione.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 2054 comma II, c.c., in caso di scontro tra veicoli ” si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso, ugualmente, a produrre il danno subito dai singoli veicoli “.
Conseguentemente, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli antagonisti non può dirsi superata per essere stata accertata la sola responsabilità di uno dei conducenti, senza che possa essere esclusa la responsabilità dell’altro.
Ad ogni buon conto il criterio presuntivo di corresponsabilità non è incompatibile con l’attribuzione ad uno dei conducenti di una percentuale di responsabilità maggiore rispetto all’altro.
Il sinistro si è verificato a causa del grave comportamento della Peugeot, la cui elevata velocità ha reso impossibile alla BMW, nel momenti di immissione in carreggiata, di apprezzare il sopraggiungere dell’auto. Quindi, la condotta di guida del deceduto è stata la causa principale e preponderante del sinistro.
Tuttavia, all’esito dell’istruttoria non può dirsi che il conducente della BMW abbia dato prova di avere tenuto una condotta rispettosa delle regole di circolazione.
Il CTU ha affermato che “ la Bmw al momento di riprendere la marcia non poteva apprezzare – senza l’ausilio dello specchio parabolico – il sopraggiungere della Peugeot , vi è da considerare che non è stato possibile accertare se la Bmw abbia avuto la possibilità di servirsi dello specchio parabolico muovendo ” la testa per cercare un’angolazione migliore provando a scoprire la parte principale e nevralgica della strada “.
Tale possibilità è stata stimata nel 30 ed il 40%, ma considerato che la Bmw si arrestava allo Stop per un tempo inferiore ai 2 secondi , può desumersi che non abbia attentamente guardato lo specchio parabolico.
In tal senso, anche il CTU ha indicato: “ anche ove la Bmw avesse più accuratamente controllato il traffico presente sulla strada in cui doveva immettersi, non avrebbe comunque evitato il sinistro in quanto pur volendo ipotizzare che non abbia guardato a sinistra, se anche avesse guardato non avrebbe visto la Peugeot . Una volta poi iniziata la manovra di immissione, la notevole velocità tenuta dalla Peugeot avrebbe reso vana qualsiasi condotta prudenziale e qualsiasi manovra di emergenza; va evidenziato, infatti, che è stato stimato che la Peugeot ha visto la Bmw solamente 1,8 secondi prima dell’impatto”.
Per tali ragioni il Tribunale accolla alla Peugeot la percentuale di responsabilità del 70% e alla Bmw quella del 30%.
Passando al vaglio le domande risarcitorie, riguardo il danno non patrimoniale viene liquidato agli attori l’importo minimo su cui applicare la percentuale di responsabilità, ad eccezione che per i figli minori.
Ciò in quanto, pur in assenza di specifiche allegazioni, l’età dei minori al momento del sinistro consente di individuare un pregiudizio vicino al massimale previsto, atteso che è lecito presumere la notevole sofferenza che i minori proveranno per non avere – di fatto – conosciuto il padre ed essere cresciuti senza la figura paterna.
Ai due figli viene riconosciuto l’importo di euro 90.000,00 ciascuno (pari al 30% di euro 300.000,00), mentre alla moglie ed ai genitori viene riconosciuto a ciascuno l’importo di euro 49.800,00 (pari al 30% di euro 166.000,00), mentre ai fratelli l’importo di euro 7.206,00 ciascuno (pari al 30 % di euro 24.020,00.)
Alla moglie viene anche riconosciuto l’importo di euro 4.700,00 per spese funebri.
Riguardo la domanda dell’Inail, risulta provato che lo stesso ha corrisposto agli eredi l’importo di euro 647.007,77 per i danni patrimoniali dagli stessi patiti.
Ai sensi dell’art. 1916, commi I e IV, c.c. l’Inail con il pagamento delle predette indennità si è surrogata nei diritti vantati dagli attori, e dunque, i convenuti dovranno corrispondere all’Istituto l’importo di euro 194.102,33, pari al 30% di euro 647.007,77.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre le spese di CTU vengono poste a carico dei convenuti nella misura del 50% ed a carico dell’INAIL e degli attori nella misura per ciascuna parte del 25%.
Avv. Emanuela Foligno
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