Ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.d.s., tutti i conducenti, anche se favoriti dal diritto di precedenza, approssimandosi ad una intersezione devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (Tribunale di Messina, sez. I, Sentenza n. 1500/2021 del 03/08/2021 RG n. 5976/2014)

Il motociclista danneggiato cita a giudizio il proprietario-conducente del veicolo antagonista e il Comune di Messina premettendo che il 4 ottobre 2013, alle ore 15:30 circa, percorreva a velocità moderata la via Marco Polo in Messina alla guida del motociclo di sua proprietà Piaggio Beverly, privo di copertura assicurativa per la RCA, quando veniva investito dall’autovettura Opel Meriva che, provenendo da una stradina senza uscita non si fermava al segnale di Stop rimosso da ignoti, nonostante avesse la visibilità ostruita da una vettura irregolarmente parcheggiata e ci fosse uno specchio parabolico che le consentiva di avvistare i veicoli circolanti, si immetteva improvvisamente a velocità sostenuta nella via Marco Polo accingendosi a svoltar e alla sua sinistra in direzione sud proprio nel momento in cui transitava l’ attore, che non riusciva ad evitare l’impatto.

A seguito dell’incidente riportava gravi lesioni e anche il motoveicolo di sua proprietà era rimasto danneggiato.

La Compagnia assicuratrice si costituisce in giudizio eccependo preliminarmente che l’attore al momento dei fatti era sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita, come attestato dalla Polizia Municipale.

Contesta, inoltre, la domanda risarcitoria non ravvisando alcuna responsabilità neppure concorsuale a carico della conducente il veicolo assicurato atteso che l’incrocio non era regolato da segnaletica, essendo stato il segnale di Stop rimosso da ignoti, e che dunque l’attore avrebbe dovuto concedere la precedenza a destra, viepiù stante la presenza di autovettura irregolarmente parcheggiata.

Il Comune di Messina costituendosi in giudizio chiede respingersi ogni addebito di responsabilità.

Il Proprietario dell’autoveicolo parcheggiato non si costituisce in giudizio.

Innanzitutto il Giudice osserva che la strada da cui proveniva la Opel Meriva, si trova a destra rispetto alla via Marco Polo, in assenza di segnaletica, godeva perciò del diritto di precedenza.

Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta infatti che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge.

In particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principii generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che, in mancanza della stessa a qualsiasi titolo, anche l’eventuale conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità -notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce.

Ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.d.s., tutti i conducenti, anche quelli favoriti dal diritto di precedenza, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, non essendo alcuno esonerato dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche avuto riguardo ai possibili pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada.

Detto dovere non cessa neppure in condizioni di visibilità precaria o limitata: una situazione ambientale che ostacoli l’anticipato avvistamento reciproco dei veicoli che pervengono all’intersezione non può esonerare dal rispetto dell’art. 145 c.d.s., essendo tale norma ispirata ad un’inderogabile esigenza di sicurezza della circolazione stradale, sorgendo in tal caso piuttosto un precipuo obbligo di particolare cautela nell’immettersi nell’intersezione.

Sebbene vi fosse una autovettura che concretamente ostruiva la visuale di entrambi i conducenti, certamente la presenza della stessa non li ha esonerati dall’obbligo di attenersi ai normali precetti di prudenza nell’approssimarsi all’intersezione e, in ogni caso, la sua presenza ha avuto la medesima efficienza causale rispetto a entrambe le parti coinvolte.

Anche nel caso in cui risulti palese la colpa del conducente del veicolo proveniente da sinistra, per non aver dato la precedenza all’automobilista proveniente da destra, quest’ultimo, non ancora liberato dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., ha l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Difatti, la comune prudenza impone anche al conducente privilegiato di ispezionare la strada anche alla sua sinistra, per l’eventualità che altro conducente proveniente da quel lato non rispetti i suoi doveri relativamente alla velocità ed alla precedenza. L’omissione di tale cautela costituisce colpa concorrente in caso di incidente.

Ebbene, la ricostruzione della dinamica del sinistro è emersa dalle prove testimoniali svolte ed è corroborata dalla documentazione prodotta in giudizio.

Uno dei testi dichiarava: “… all’improvviso dalla via Marchetta è uscita un’Opel Meriva che si è fermata nella carreggiata di pertinenza del motorino … io a bordo della mia autovettura lo seguivo perché si stava recando dal meccanico in officina … al momento dell’incidente mio nipote indossava il casco … teneva un’andatura moderata … l’impatto è avvenuto nella carreggiata di pertinenza del motociclo. Preciso che la macchina è uscita dalla strada e si è fermata occupando quasi tutta la corsia di mia pertinenza”.

Tale ricostruzione risulta allineata ai rilievi svolti dalla Polizia Municipale: nel verbale di intervento si legge che il conducente del motociclo era privo della patente di guida e circolava privo dell’obbligatoria copertura assicurativa per la RCA.

Agli esiti dell’istruttoria il Giudice non ritiene siano emersi elementi atti ad escludere la responsabilità, e dunque a superare la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. – dei due conducenti, in mancanza di dimostrazione che gli stessi abbiano fatto il possibile per evitare l’incidente,

Per tale ragione l’apporto dell’attore nella causazione del sinistro viene valutato nella misura del 50%.

Tuttavia, osserva il Giudice, non può passare inosservata la circostanza che l’attore circolava privo della patente di guida e che era sprovvisto dell’obbligatoria copertura assi- curativa per la RCA.

La circolazione stradale del motociclo, quindi, avveniva dunque contra legem , senza che l’attore abbia allegato – né di conseguenza provato – di non essere a conoscenza della scopertura assicurativa.

Il danno, infatti, non si sarebbe prodotto se il motoveicolo non fosse stato posto in circolazione nonostante gli espressi divieti di legge ed anche avuto riguardo alla guida senza patente.

Viene quindi applicata una ulteriore riduzione nella percentuale del 25% nel concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c ., essendosi l’attore esposto volontariamente a rischio violando norme giuridiche e regole comportamentali di prudenza.

Venendo alla valutazione dei danni fisici subiti dall’attore, il CTU ha accertato i postumi da lui riportati in un grado di invalidità permanente stimabile nella misura del 12% con un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a tre giorni ed uno di inabilità temporanea parziale pari a complessivi cinquantadue giorni, di cui diciotto al 75%, diciassette al 50% ed altrettanti al 25%.

Applicando le Tabelle milanesi si addiviene alla somma di euro 29.366,50 , che decurtata della percentuale di responsabilità conduce a euro 7.341,62.

A titolo di spese mediche viene riconosciuta la somma di euro 173,82 corrispondente alla riduzione del 75%, rispetto al totale di euro 695,30 ritenuto congruo dal CTU.

Riguardo ai danni materiali del motociclo, atteso il valore commerciale dello stesso al momento dei fatti di euro 3.000,00), viene riconosciuto l’importo di euro 750,00.

In conclusione, i convenuti sono dovuti a risarcire all’attore l’importo complessivo di euro 8.265,44 oltre interessi.

Le spese di lite vengono parzialmente compensate, attesa la accertata soccombenza dell’attore

Avv. Emanuela Foligno

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