Separazione conflittuale dei coniugi: il genitore che durante la separazione ostacola i rapporti del coniuge con i figli va condannato al risarcimento del danno
Separazione conflittuale che sfocia in ostacoli frapposti da un genitore nei confronti dell’altro sui rapporti da tenersi coi figli.
Il genitore che, anche nel corso della separazione conflittuale, ostacola le modalità di affidamento, rifiutandosi di collaborare con il coniuge, deve essere condannato al risarcimento del danno anche in favore dei figli (Tribunale di Venezia, Sez. II, Sentenza del 2 dicembre 2021 – Presidente e Relatore Dott. Silvia Barison).
La vicenda sorge a conclusione di un lungo procedimento di separazione conflittuale dei coniugi, iniziato nel 2017 e divenuto complesso a causa dell’alta conflittualità tra i genitori e dal comportamento di uno di essi, che ha rischiato di compromettere il rapporto delle figlie con l’altro genitore.
Durante il giudizio, venivano emessi una serie di provvedimenti provvisori in cui, tra le altre cose, veniva previsto l’affidamento condiviso delle 2 figlie, con collocazione prevalente presso la madre e visite paterne per tre pomeriggi alla settimana oltre ai week-end alternati e i provvedimenti di tipo economico.
Il padre, oltre a presentare appello contro i provvedimenti presidenziali, si rifiutava di eseguirli, trattenendo le figlie con sé nella casa familiare e quindi non consegnando né le bambine, né la casa coniugale alla moglie.
La madre con istanza ai sensi dell’art. 709 ter del c.p.c. sosteneva che a causa del comportamento del padre, la figlia maggiore stesse manifestando progressivamente il rifiuto di andare a scuola, mentre il padre non faceva più frequentare la scuola materna alla figlia piccola e, più in generale, che i comportamenti del padre stessero compromettendo la relazione tra la madre e le figlie.
Veniva all’uopo disposta C.T.U. e il Tribunale incaricava il Consulente anche si sentire le figlie delle parti.
Il CTU criticava pesantemente l’atteggiamento dei genitori e suggeriva l’immediato intervento dei servizi sociali, ai quali venivano affidate le figlie. Successivamente, i Servizi evidenziavano l’esito negativo di tutti i tentativi di collocamento delle bambine a casa della madre e l’impossibilità di continuare con ulteriori tentativi, dato che le piccole esprimevano un radicale rifiuto anche solo di essere avvicinate dalla madre e dagli operatori e di fare quanto i genitori chiedevano loro.
Solo dopo lungo tempo, e anche grazie all’intervento di altre figure professionali, veniva reso possibile il trasferimento delle minori dall’abitazione paterna alla residenza della madre.
La donna, nelle sue conclusioni, oltre ai provvedimenti di tipo economico chiedeva la condanna del marito al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito dalle figlie, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma quantificata in € 3.000,00, per avere reiterato colpevolmente le proprie condotte generando un danno per le figlie minori.
Nella separazione conflittuale, il genitore che pone ostacoli al rapporto del coniuge con i figli, anche con espedienti di vario tipo e non ottemperando ai provvedimenti giudiziari, creando difficoltà al rapporto tra i minori e l’altro genitore, crea danni alla prole e va quindi condannato al risarcimento del danno anche in favore di questi.
Il Tribunale di Venezia, ha accolto la domanda di separazione affidando le figlie ai Servizi Sociali, ed ha accolto le domande sanzionatoria e risarcitoria articolate dalla madre per i comportamenti del padre ostativi all’attuazione del regime di affidamento delle figlie e considerati pregiudizievoli, irrogando a carico del padre la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura simbolica di € 3.000,00
Le figlie, infatti, a causa dell’atteggiamento del padre hanno avuto un grave fattore di rischio evolutivo per il loro sviluppo psico-affettivo.
Il CTU, riguardo gli effetti del comportamento paterno sulle figlie, definito come atteggiamento di narcisismo e onnipotenza, che ha costretto ad allontanarne le figlie imponendo loro anche in tal modo ulteriore dispiacere, ha causato una perdita parentale, seppure temporanea e non definitiva e quindi ha condannato il responsabile a versare la cifra di € 5.000,00 in favore di ciascuna delle figlie.
Avv. Emanuela Foligno
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