Non è certo semplice il ruolo del giudice quando si tratta di individuare il genitore “più idoneo” cui affidare i figli dopo una separazione, ma in questo caso di giudici della Corte d’Appello non hanno errato nel disporre l’affidamento esclusivo delle minori alla madre

La vicenda

Contro la decisione della Corte d’Appello di Trento che aveva disposto l’affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre, l’altro coniuge ha presentato ricorso per cassazione.

Per il ricorrente, la Corte d’Appello aveva disposto, con motivazione insufficiente, l’affidamento esclusivo delle minori, operando un giudizio prognostico disancorato da basi solide, senza peraltro considerare le dichiarazioni di queste ultime circa l’importanza della sua presenza nelle scelte relative la loro vita.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile

Per i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 28244/2019) la sentenza impugnata era conforme ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”.

L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo; giudizio che, ancorandosi a elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.

La decisione

Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, erano evidenti le ragioni che avevano indotto il giudice di merito a statuire l’affido esclusivo delle minori alla madre: il suo trasferimento in una regione diversa e distante da quella di residenza delle due figlie; la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; la scarsa partecipazione alle scelte inerenti le loro vite e, non da ultimo, la trascuratezza dei propri doveri genitoriali.

La redazione giuridica

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