Con le presenti considerazioni intendo rifarmi al caso prospettato in questa stessa rubrica (IoPolemico del 29 settembre 2015) in quanto ho ricevuto la risposta alle note critiche fatte al CTU. Questi rispondendo come ha risposto mi ha gettato nello sconforto più assoluto soprattutto perché specialista in medicina legale e perché quanto ha scritto evidenzia come sia importante il ruolo del Giudice nel valutare le competenze del proprio ctu e la qualità dell’elaborato dallo stesso proposto alla sua attenzione.
Se riprendete le note scritte dal sottoscritto in esse si contestava la valutazione del danno alla CLS (capacità lavorativa specifica) che da un lato non si comprendeva e dall’altro essa non era motivata. Cosa risponde il ctu? «Che…tenuto conto delle limitazioni funzionali e della attività che svolge un meccanico (dove non sempre deve lavorare con mezzi pesanti), si ritiene tale riduzione valutabile nella misura del 40% della totale». Comprendete come ha motivato tale riduzione? Io non ci riesco in quanto ha affermato solo che il meccanico non sempre deve lavorare con mezzi pesanti e quindi la valutazione del 40% è congrua. Quindi se da un lato ha aumento da 1/3 al 40% dall’altro non si può affermare che la risposta faccia comprendere a chi legge la ratio della conclusione.
Dunque non ha risposto adeguatamente alla critica! La seconda contestazione rappresentata dal sottoscritto era nella valutazione del 44% del danno biologico in quanto sempre immotivata. Si richiedeva la valutazione della menomazione di ogni distretto corporeo, ivi compresa quella psichica, e quindi la motivazione della valutazione complessiva tenuto conto delle regole dettate dal legislatore. Il ctu per il danno psichico ha affermato che non era ricompreso nel 44% in quanto non l’ha valutato perché nella visita peritale «…non si sono rilevati elementi che fanno ipotizzare una patologia psichica rilevante correlata al trauma e, pure se dovesse emergere, bisognerebbe valutarla tenendo conto di varie componenti. In ogni caso… si demanda al giudice di valutare l’aspetto psicologico delle lesioni riportate».
Adesso a voi le conclusioni. E’ possibile che un ctu specialista in medicina legale demandi al giudice la valutazione del danno psichico in quanto nel corso delle operazioni peritali non emergono sintomi per rilevarla? Forse il ctu non sa che può avvalersi di un esperto in psichiatria come è evidente nelle premesse dei quesiti. Ma non è finita qui. Il ctu nel valutare ogni singola menomazione (che sono tutte incidenti sullo stesso sistema organo funzionale qual è l’apparato osteomuscolare) afferma che ha valutato la formula a scalare per giungere al 44%.
Esistono due errori:
- la formula a scalare è stata calcolata in eccesso;
- essa non può essere utilizzata su menomazioni concorrenti.
Ma si possono ricordare ad uno specialista medico legale questi concetti che sono alla base della medicina legale. Ritengo di non dover affondare ancor più la lama nella ferita aperta nel cuore della Medicina Legale. Lascio a voi, lettori specialisti medico legali, avvocati e Giudici, le conclusioni.
Dr. Carmelo Galipò
Scarica il pdf:
Leggi l’articolo di «IoPolemico» del 29 Settembre per rivedere gli altri allegati del caso in esame