Shock tossinfettivo come complicanza di tardivo intervento

0
Shock tossinfettivo complicanza di tardivo intervento

Shock tossinfettivo come complicanza di intervento (Cassazione civile, sez. III, 16/06/2023, n.17410).

I congiunti della paziente impugnano in Cassazione la decisione della Corte di Appello di L’Aquila esponendo che:

– la paziente era deceduta dopo che con forti dolori addominali si era recata presso il Pronto Soccorso dov’era stata presa in carico dal Medico di turno che, dopo una breve visita e senza procedere ad accertamenti, l’aveva dimessa con diagnosi di dismenorrea, iniettandole un antidolorifico.

– nello stesso giorno la signora si recava dal Medico di medicina generale che prescriveva una terapia antispastica al bisogno.

– il giorno successivo la stessa, permanendo i dolori, si era rivolta al proprio Ginecologo di fiducia, che rilevava ecograficamente “cisti liquida ..forti dolori addominali. Visita: utero fibroso molle, si palpa a destra una tumefazione dura e dolente. Eco: utero mediano a struttura fibrotica con cavità libera da tessuto. Ovaio sin. di tipo colicistico. A destra l’ovaio presenta due formazioni anecogene con alcuni echi interni in zona periferica centrale. Ricovero”.

– il giorno successivo si recava ancora presso il medesimo ospedale e avveniva il ricovero con diagnosi di addome acuto, con conseguente intervento chirurgico.

– il giorno seguente veniva riscontrato dal medico rianimatore uno stato di shock, con conseguente trasferimento in reparto rianimazione dove sopravveniva il decesso per una “sindrome da disfunzione multiorgano da sindrome compartimentale addominale secondaria a shock tossinfettivo irreversibile insorta come complicanza di un intervento chirurgico tardivo per volvolo intestinale in quadro clinico già compromesso da una ileocolite con megacolon tossico“.

In sintesi, gli attori ritengono addebitabile il decesso del loro familiare al Ginecologo e al Medico di base, per il ritardo nella diagnosi, e alle numerose mancanze per avere sottovalutato lo stato di tossicità in cui versava la paziente.

Il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di Appello secondo cui :

– il Ginecologo aveva omesso di specificare l’urgenza del ricovero nella sua annotazione, né l’aveva rappresentata alla paziente in modo da permetterle di verificare l’effettiva causa dei dolori, e anzi aveva prescritto analisi, per markers tumorali ovarici, incompatibili con la discussa urgenza;

– aveva altresì compiuto un errore di refertazione ecografica, indicando come formazioni anecogene le immagini riferite con tutta probabilità ad anse intestinali dilatate e fisse alla parete addominale;

– una corretta analisi ecografica avrebbe dovuto indurre a correlare i sospetti ai forti dolori addominali manifestati in anamnesi, indirizzando la paziente all’immediato ricovero ospedaliero per accertamenti.

I ricorrenti nelle loro censure sostengono che le decisioni di secondo grado sarebbero “parte qua” diverse, atteso che il Tribunale avrebbe dato autonomo rilievo causale all’errore diagnostico, mentre per la Corte di appello lo stesso avrebbe avuto rilievo solo perché avrebbe impedito al Ginecologo di disporre il ricovero d’urgenza.

Tale ricostruzione non viene condivisa.

Il Tribunale ha sottolineato l’errore da imperizia specificandone l’incidenza nel senso di evincerne che il ginecologo non aveva dato sufficiente importanza ad un quadro morfologico di deterioramento della parete intestinale che risultava dalla ecografia addominale, di lì a qualche ora, avrebbe portato al quadro di addome acuto conclamato. La Corte di appello, in modo del tutto sovrapponibile, ha evidenziato che l’errore diagnostico conseguente a quello di refertazione dell’ecografia addominale, se non commesso, avrebbe potuto e dovuto indurre a prescrivere il ricovero d’urgenza;

In entrambi i percorsi argomentativi si rimarca l’imperizia e la si correla al ritardo, ritenuto decisivo, nel condurre ai necessari interventi urgenti, infine eseguiti quando la situazione clinica era ormai inevitabilmente compromessa.

Pertanto, non può discorrersi di motivazione apparente: la Corte territoriale ha accertato in fatto che il ritardo colposo è stato causalmente efficiente in termini probabilistici, e, in questa cornice, funzionale alla decisione, è del tutto evidente che non è necessario esplicitare la differenza tra procedura di urgenza e procedura senza questa connotazione.

Avendo eseguito, il suddetto Ginecologo, l’ecografia addominale, sebbene non Medico internista, aveva la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini.  Aveva, inoltre, la connessa responsabilità di correlare quelle stesse immagini a dubbi, infatti, variamente insorti – e la cui presa in considerazione non può che far parte del bagaglio professionale del medico – in uno alla significativa e specifica anamnesi nel caso già emersa e persistente, così da indirizzare, nello specifico, senza alcun ulteriore ritardo, la paziente, come osservato dalla Corte territoriale, presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica.

In tal senso deve essere integrata la motivazione del Collegio di merito.

Per quanto riguarda il concorso colposo del Medico di famiglia, ampiamente e correttamente motivato dalla Corte territoriale, non vi è specifica censura.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui o chiamaci al 800 332 771

Leggi anche:

Insorgenza di complicazioni: due ipotesi alternative

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui