Gli ermellini di Piazza Cavour con l’ordinanza del 20 luglio 2015 n. 15176, stabiliscono che la fattura di riparazione di un veicolo non costituisce prova del danno.
Il caso riguarda il risarcimento dei danni subiti da un veicolo e derivanti dalla circolazione stradale. I due conducenti dei veicoli coinvolti avevano sottoscritto la constatazione amichevole e il danneggiato aveva sottoscritto la cessione del credito in favore del riparatore che ha poi convenuto in giudizio la compagnia Milano Assicurazioni Spa, rimasta contumace. Dopo il rigetto della domanda da parte del giudice di Pace e del Tribunale di Viterbo, il carrozziere ricorre per Cassazione. I giudici delle leggi confermano l’orientamento di quelli di merito e precisano che la fattura non costituisce prova del danno tanto più se è prodotta dalla stessa parte che vuole servirsene in giudizio:
“Si osserva, invece, che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito; e, d’altra parte, la fattura dimostra che i lavori hanno interessato anche parti della vettura (rivestimento posteriore) che, in base alla stessa deposizione testimoniale riportata in ricorso, non era stata interessata dall’urto. L’ammissione di responsabilità contenuta nella contestazione amichevole di sinistro, del resto, non può costituire prova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni; né, trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa”.
La carrozzeria ricorrente si doleva anche per un secondo motivo, ovvero la mancata accoglienza da parte del giudice della richiesta di esibizione della perizia effettuata da parte della compagnia convenuta. Tralasciando le motivazioni per le quali i giudici ritengono il motivo non fondato, la domanda nasce spontanea: perché l’attore non ha, precedentemente all’instaurazione del giudizio, esercitato il diritto di accesso agli atti previsto dall’art. 146 del D.Lgs 209/2005 richiedendo espressamente perizia e documentazione fotografica del mezzo danneggiato, piuttosto che richiedere al giudice di imporre l’esibizione da parte della convenuta ex art. 210, con il rischio di vedersi negare tale richiesta (come poi si è verificato)? Ai posteri e al Carrozziere l’ardua sentenza.
Di seguito il testo integrale della citata ordinanza e prima ancora la novella del citato art. 146 del Codice delle Assicurazioni:
Art. 146 Cda:
- Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
- L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonchè i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.”
Umberto Coccia
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Suprema Corte di Cassazione sezione V ordinanza 20 luglio 2015, n. 15176