Sinistro causato da veicolo non identificato: la vittima va risarcita

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La vittima di un sinistro stradale ha diritto al risarcimento del danno anche quando l’identificazione del veicolo investitore non sia stata possibile per circostanze obiettive non imputabili alla sua negligenza

La vicenda

Il Tribunale di Savona, quale giudice dell’appello, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti della compagnia assicurativa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada (FGVS), in relazione al sinistro stradale occorsole nell’agosto del 2010, allorquando era rimasta investita dal conducente di un auto, rimasto non identificato.

Contro tale pronuncia la parte danneggiata ha proposto ricorso per cassazione lamentando tra gli altri motivi l’errore commesso dal giudice dell’appello per aver non aver attribuito la responsabilità del sinistro alla conducente dell’auto rimasta non identificata. Sosteneva, che detta responsabilità era indubbia sulla base della ripresa della telecamera esistente in loco che aveva ripreso l’auto mentre la investiva sugli attraversamenti pedonali; ed inoltre, negava di aver favorito con il suo comportamento l’allontanamento della propria investitrice, tenuto conto delle gravi condizioni psicofisiche in cui si era venuta a trovare per effetto dell’investimento.

Il giudizio di Cassazione

Ebbene, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione n. 33444/20219) ha accolto il motivo perché fondato. Invero la sentenza impugnata presentava una “manifesta implausibilità” nella parte in cui il Tribunale di Savona aveva censurato il comportamento della ricorrente sul presupposto che ella, pur avendo avuto la possibilità ed il tempo materiale per farlo, avrebbe omesso di provvedere all’acquisizione delle generalità della responsabile del sinistro (che si era fermata a soccorrerla e che, dopo essere stata rassicurata sulle sue condizioni di salute, si era allontanata).

Tanto affermando, il giudice di appello era incorso in errore in quanto – premesso che il verificarsi del sinistro era risultato da una telecamera esistente sul luogo – non aveva considerato che: a) la donna, a seguito del sinistro, era stata ricoverata al Pronto Soccorso dell’Ospedale locale per frattura della mano destra e lesione della vertebra L2 (frattura e lesione alle quali conseguirono una malattia durata complessivamente 80 giorni, nonchè postumi a carattere invalidante nella misura del 7% della capacità totale), ragion per cui, al momento dell’incidente, versava ragionevolmente in condizioni psico fisiche che le provocavano disorientamento, privando conseguentemente di lucidità ogni eventuale espressione rivolta alla sua investitrice; b) che la stessa – di 63 anni al momento dell’incidente – aveva riferito che, vedendo la sua investitrice allontanarsi, era convinta che detto allontanamento fosse da attribuire alla ricerca dei documenti relativi alla propria persona ed al proprio veicolo; c) sul luogo del sinistro non vi erano stati testimoni, che avrebbero potuto aiutarla nell’identificazione del conducente o dell’auto investitrice; d) e che dopo l’impatto, ella era stata spostata dal luogo del sinistro, operazione che avrebbe in concreto reso impossibile la sua identificazione.

La decisione

D’altronde, – hanno aggiunto gli Ermellini – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (sent. n. 274 del 13/1/2015), nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale di Savona, in diversa composizione monocratica, per nuovo esame della vicenda.

La redazione giuridica

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